Cassazione Penale, Ordinanza n. 02579/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Secondo la ricostruzione in sentenza, l'imputato era stato controllato il 3 novembre 2019, alle ore 21.10, in un Comune diverso da quello di residenza/soggiorno imposto (Cerignola), dal quale si era allontanato senza fornire giustificazione. Nel ricorso per cassazione non emergono specifiche censure di merito diverse dal rilievo, esaminato dalla Corte, relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, ritenuto non censurabile in sede di legittimità se non per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul fatto storico e sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti fosse espressione di discrezionalità di merito e non manifestamente illogica o arbitraria, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna confermata, relativa alla violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma presupposto della responsabilità penale contestata all'imputato per essersi allontanato dal luogo di soggiorno imposto senza giustificazione.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
- In presenza di una motivazione sufficiente e logicamente coerente sulla valutazione del disvalore del fatto e sul bilanciamento delle circostanze, il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- L'allontanamento ingiustificato dal luogo di soggiorno imposto, accertato dagli operanti e contestualizzato nel perimetro degli obblighi della misura di prevenzione, può integrare la violazione sanzionata dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →