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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02579/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Secondo la ricostruzione in sentenza, l'imputato era stato controllato il 3 novembre 2019, alle ore 21.10, in un Comune diverso da quello di residenza/soggiorno imposto (Cerignola), dal quale si era allontanato senza fornire giustificazione. Nel ricorso per cassazione non emergono specifiche censure di merito diverse dal rilievo, esaminato dalla Corte, relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, ritenuto non censurabile in sede di legittimità se non per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul fatto storico e sul giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti fosse espressione di discrezionalità di merito e non manifestamente illogica o arbitraria, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • In presenza di una motivazione sufficiente e logicamente coerente sulla valutazione del disvalore del fatto e sul bilanciamento delle circostanze, il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
  • L'allontanamento ingiustificato dal luogo di soggiorno imposto, accertato dagli operanti e contestualizzato nel perimetro degli obblighi della misura di prevenzione, può integrare la violazione sanzionata dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

Testo integrale

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