Sentenza del 03/09/2018 n. 3576 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Giudizio di rinvio - Formulazione di nuove conclusioni o di nuove domande e/o eccezioni - Preclusione - Deroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza enuncia il principio secondo cui nel giudizio di rinvio non è consentito ampliare l'oggetto della controversia né introdurre nuovi mezzi istruttori, salvo le deroghe ammesse dalla legge o rese necessarie dall'esecuzione del principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione. Non sono indicati nel testo gli esiti concreti del ricorso, né le parti coinvolte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda i limiti del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., in particolare la possibilità per le parti di formulare nuove conclusioni, proporre nuove domande od eccezioni o richiedere nuove prove. La regola affermata è che il giudizio di rinvio è un giudizio ad istruzione chiusa, nel quale tali attività processuali sono, in linea generale, precluse.
Norme richiamate
Il giudizio di rinvio è promosso dalla parte interessata entro il termine perentorio stabilito dalla norma.
La norma disciplina la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio e, secondo il principio richiamato, comporta che il giudizio si svolga entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, senza la possibilità per le parti di introdurre nuove domande, eccezioni, conclusioni o prove, salvo specifiche deroghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio l'oggetto della controversia resta normalmente quello già definito nei precedenti gradi di giudizio e dalla sentenza di cassazione.
- Le parti non possono introdurre domande, eccezioni, conclusioni o mezzi di prova nuovi, perché il giudizio ha natura ad istruzione chiusa.
- Sono ammesse soltanto le attività necessarie per conformarsi al principio di diritto e alle indicazioni contenute nella sentenza di cassazione.
- La riassunzione deve quindi concentrarsi sull'esecuzione del rinvio, evitando di riproporre questioni già definitivamente precluse o di ampliare il thema decidendum.
- La violazione di tali limiti può comportare l'inammissibilità o la preclusione delle nuove deduzioni e produzioni.
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