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Sentenza

Sentenza del 03/09/2018 n. 39413 - Corte di Cassazione

Omessi versamenti previdenziali per più mensilità - Tenuità del fatto - Articolo 131 bis codice penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Era stato condannato per aver omesso, in varie mensilità del 2010, il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. L'importo omesso era pari a circa 11.108 euro, quindi di poco superiore alla soglia penale annua di 10.000 euro. La Corte d'appello aveva escluso l'art. 131-bis ritenendo ostativa la pluralità delle omissioni mensili. Il ricorrente sosteneva invece che le omissioni, essendo riferite a mensilità discontinue e concorrendo unitariamente al superamento della soglia, non dimostrassero l'abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ha chiarito che la mera pluralità delle mensilità omesse non esclude automaticamente la particolare tenuità, poiché le omissioni inferiori alla soglia, considerate singolarmente, non costituiscono reato e concorrono a integrare un unico illecito solo quando, sommate, superano la soglia annuale. Il giudice del rinvio dovrà verificare quando sia stata superata la soglia e quanto sia stato effettivamente rilevante tale superamento, oltre agli ulteriori presupposti dell'art. 131-bis, tra cui la non abitualità.

Norme richiamate

  • Art. 131-bis codice penale

    Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

    La causa di non punibilità può applicarsi anche all'omesso versamento di ritenute previdenziali quando l'offesa è concretamente tenue e la condotta non è abituale. La pluralità di mensilità non è di per sé sufficiente a escluderla se le singole omissioni, sommate, formano un unico reato.

  • Art. 131-bis, comma 3, codice penale

    Il comportamento è abituale [...] nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

    La previsione riguarda condotte che costituiscono autonomamente reato o che evidenziano reiterate lesioni del bene giuridico. Non si applica automaticamente alle singole omissioni che, prese isolatamente, restano sotto la soglia di punibilità e concorrono a un unico reato.

  • D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638

    Prevede la responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, nei limiti della soglia di rilevanza penale.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6

    Ha fissato, per la fattispecie esaminata, la soglia di punibilità penale in 10.000 euro annui. Il reato si perfeziona quando le omissioni dell'anno, complessivamente considerate, superano tale soglia.

  • Art. 133, comma 1, codice penale

    Fornisce i criteri per valutare la gravità del reato, le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità dell'offesa.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi anche ai reati con soglia di punibilità: il superamento minimo della soglia è un elemento rilevante per valutare l'esiguità dell'offesa.
  • Quando più omissioni inframensili o mensili, singolarmente non penalmente rilevanti, concorrono a superare una soglia annuale, esse possono costituire un unico reato a consumazione prolungata; la loro pluralità non comporta automaticamente abitualità.
  • Il giudice deve verificare concretamente l'importo del superamento della soglia, il momento in cui essa è stata raggiunta, le modalità della condotta, l'entità del danno e l'eventuale esistenza di precedenti condotte della stessa indole.
  • La particolare tenuità non è automatica: anche un superamento minimo della soglia deve essere valutato insieme alla non abitualità e all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 131-bis c.p.
  • In situazioni analoghe, una motivazione fondata esclusivamente sul numero delle mensilità omesse è insufficiente; occorre distinguere tra pluralità di atti esecutivi di un unico reato e pluralità di reati autonomi.

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