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Sentenza

Sentenza del 03/09/2018 n. 3598 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - norma dichiarata illegittima - richiesta rimborso - termini per proporre azione di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine ordinario applicabile all’IRPEF. Non è possibile far decorrere un nuovo termine dalla data della sentenza di incostituzionalità o della decisione della Corte di giustizia UE. Eventuali rapporti già esauriti restano definitivi, salvo che il legislatore intervenga espressamente con una norma che ne disponga la riapertura.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine entro il quale può essere richiesto il rimborso di un’imposta versata sulla base di una norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il principio affermato è che la decorrenza del termine non dipende dalla data di deposito della sentenza che ha accertato l’illegittimità della norma, ma segue le ordinarie regole previste per il rimborso della specifica imposta. La successiva pronuncia di illegittimità, di per sé, non riapre i rapporti tributari già definiti.

Norme richiamate

  • Regole ordinarie sui termini di rimborso dell’IRPEF

    Il rimborso deve essere richiesto entro il termine previsto dalla disciplina propria dell’imposta, senza che la successiva dichiarazione di illegittimità della norma determini automaticamente la riapertura dei termini.

  • Principi in materia di rapporti tributari esauriti

    La declaratoria di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto UE produce effetti nei limiti dei rapporti ancora pendenti, mentre non incide automaticamente sui rapporti ormai definiti.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676/2014

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui i termini per il rimborso restano quelli ordinariamente previsti dalla disciplina tributaria applicabile.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25268/2014

    Richiamata per il principio secondo cui la pronuncia di illegittimità non riapre automaticamente i rapporti tributari esauriti; tale effetto può derivare solo da un’apposita scelta legislativa.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria viene dichiarata illegittima, il contribuente deve rispettare i termini ordinari previsti per chiedere il rimborso dell’imposta.
  • La data della sentenza della Corte costituzionale o della Corte di giustizia UE non costituisce, di regola, il dies a quo di un nuovo termine per il rimborso.
  • Una pronuncia di illegittimità può essere fatta valere nei rapporti ancora pendenti, ma non consente normalmente di riaprire rapporti già definiti o domande ormai tardive.
  • Solo un intervento legislativo espresso può riaprire rapporti tributari esauriti o introdurre una disciplina speciale più favorevole.
  • È quindi essenziale verificare tempestivamente la disciplina specifica dell’imposta e il momento dal quale decorre il relativo termine di rimborso.

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