Sentenza del 03/09/2018 n. 732 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi locali - IMU - Edilizia convenzionata - Revisione aliquote - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le aliquote IMU previste o applicate nell'ambito della convenzione di edilizia convenzionata non potessero essere modificate unilateralmente dal Comune. La controversia riguardava quindi la possibilità di rivedere il trattamento fiscale degli immobili convenzionati in presenza di modifiche legislative alle aliquote o alla base imponibile. La tesi ritenuta prevalente è che la convenzione, pur avendo natura contrattuale peculiare, si inserisca in un procedimento amministrativo e non impedisca al Comune di sciogliersi o modificare il vincolo per sopravvenute esigenze pubbliche. Inoltre, la modifica delle convenzioni già stipulate è espressamente ammessa dalla normativa. Qualora il legislatore nazionale modifichi aliquote o base imponibile, viene meno l'originario equilibrio fondato sulla doppia agevolazione: un vantaggio fiscale per il soggetto privato e un vantaggio per il Comune derivante dalla disponibilità di immobili a canone favorevole.
La decisione
La variazione delle aliquote IMU è stata ritenuta ammissibile. Le convenzioni di edilizia convenzionata non garantiscono necessariamente l'immutabilità del regime fiscale per tutta la loro durata, soprattutto quando intervengano modifiche legislative nazionali alle aliquote o alla base imponibile oppure sopravvengano esigenze pubbliche. Il Comune conserva, nei limiti previsti dalla legge e dagli atti convenzionali, la possibilità di modificare il rapporto e di adeguare il trattamento impositivo. La contestazione del privato, pertanto, non è stata accolta.
Norme richiamate
Cassazione civile, 30 gennaio 1985, n. 580
Le convenzioni amministrative hanno natura contrattuale peculiare, ma restano inserite in un procedimento amministrativo e non escludono la potestà pubblicistica del Comune di sciogliere il vincolo per sopravvenute esigenze pubbliche.
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35
La disposizione disciplina le convenzioni relative all'edilizia economica e popolare, nell'ambito delle quali possono essere previste condizioni e vincoli destinati a regolare il rapporto tra amministrazione e soggetto attuatore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 46
Riconosce la possibilità di modificare le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, confermando che tali rapporti non sono necessariamente immutabili.
Massime di principio
- Le agevolazioni o aliquote fiscali collegate a una convenzione urbanistica non sono necessariamente cristallizzate per tutta la durata della convenzione: occorre verificare la normativa vigente e le eventuali clausole di revisione.
- Una modifica legislativa nazionale di aliquote o base imponibile può alterare l'equilibrio economico originario della convenzione e rendere non più applicabile l'originario trattamento agevolato.
- La natura convenzionale dell'accordo non elimina i poteri pubblicistici dell'amministrazione, che può intervenire per sopravvenute esigenze pubbliche, nel rispetto della legge, dei principi di buona amministrazione e delle garanzie procedimentali.
- La revisione comunale non è automaticamente legittima: deve trovare fondamento nella legge o nella convenzione, essere adottata dall'organo competente e rispettare i limiti temporali e procedurali applicabili.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra modifica dell'aliquota deliberata dal Comune nell'esercizio della potestà tributaria e modifica delle condizioni urbanistiche o economiche della convenzione, verificando separatamente la disciplina applicabile a ciascun profilo.
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