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Sentenza

Sentenza del 03/09/2018 n. 3651 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Avviamento negativo - Sottrazione dal patrimonio netto - Legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica del valore di un'azienda ceduta e la conseguente maggiore imposta di registro pari a 99.169,00 euro. Le parti avevano determinato il valore dell'azienda in 235.176,00 euro applicando un metodo misto, sottraendo al patrimonio netto rettificato di 3.161.107,00 euro un avviamento negativo di 2.295.953,00 euro, giustificato dalla situazione di crisi dell'impresa e dagli investimenti futuri necessari per il rilancio dell'attività. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'art. 51 del d.P.R. 131/1986 consentisse di sottrarre soltanto passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa e che, pertanto, l'avviamento dovesse essere considerato al massimo pari a zero. Contestava inoltre alcune rettifiche delle immobilizzazioni e altri elementi della valutazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. È stata riconosciuta la legittimità della deduzione dell'avviamento negativo dal patrimonio netto, poiché l'avviamento può incidere sul valore di mercato dell'azienda anche in senso negativo, quando siano prevedibili perdite future e un successivo recupero della redditività. La situazione di liquidazione della società è stata ritenuta elemento idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza dell'avviamento negativo. Anche gli ulteriori profili della quantificazione sono stati ritenuti corretti, con riferimento anche a una decisione arbitrale, pur non vincolante nel giudizio tributario. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma considera, ai fini della determinazione del valore dell'azienda, anche l'avviamento e prevede la decurtazione delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.

    La disposizione deve essere interpretata in modo da determinare una base imponibile il più possibile conforme al valore venale effettivo dell'azienda in condizioni di libero mercato. L'avviamento rileva quindi sia quando è positivo sia quando è negativo, anche se quest'ultimo non costituisce una passività formalmente iscritta in contabilità o risultante da atto avente data certa.

  • Art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'avviamento è una qualità aziendale intrinseca rilevante nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita.

    L'avviamento negativo può giustificare un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti, quando sia fondato sulla previsione di perdite future e sulla necessità di successivi investimenti per recuperare la redditività.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 17 gennaio 2018, n. 978

    Nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento rileva non solo se positivo, ma anche se negativo.

    La sentenza di merito aderisce al principio secondo cui l'avviamento negativo deve essere considerato quando incide concretamente sul prezzo di cessione, purché la sua esistenza sia adeguatamente dimostrata mediante elementi economici, contabili e valutativi coerenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'azienda deve riflettere il valore venale effettivo e non può essere determinato considerando soltanto il patrimonio netto contabile.
  • L'avviamento può avere segno negativo quando l'azienda è in perdita, in liquidazione o richiede investimenti rilevanti per tornare redditizia; in tali casi può essere sottratto dal patrimonio netto nella stima del valore di cessione.
  • La deduzione dell'avviamento negativo non è automatica: deve essere supportata da una perizia attendibile e da elementi oggettivi, quali perdite prospettiche, stato di crisi, liquidazione, necessità di investimenti e condizioni economiche dell'impresa.
  • Il fatto che l'art. 51 menzioni le passività risultanti dalla contabilità o da atti aventi data certa non esclude la rilevanza dell'avviamento negativo, poiché quest'ultimo incide sulla stima del valore venale e non costituisce necessariamente una passività in senso tecnico.
  • Una valutazione concordata dalle parti o confermata da un arbitrato non vincola il giudice tributario, ma può costituire un elemento probatorio rilevante se coerente, motivata e supportata da dati economici verificabili.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il valore dichiarato, ma deve confrontarsi con la concreta situazione economica dell'azienda e non può escludere l'avviamento negativo con la sola motivazione della sua mancata iscrizione tra le passività contabili.

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