Sentenza del 03/09/2018 n. 39517 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzioni penali - Reati fallimentari - Concordato preventivo - Condotte distrattive - Disposizione di cui all'art. 236, comma secondo, della l. fall. - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 236, comma 2, n. 1, della legge fallimentare alle condotte distrattive commesse nell'ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, sostenendo che il mancato richiamo espresso all'art. 186-bis L. fall. impedisse un'estensione della norma penale in malam partem. Ha inoltre censurato la valutazione dei gravi indizi, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che l'art. 236 L. fall. si applica anche al concordato preventivo con continuità aziendale: l'art. 186-bis non ha creato un nuovo istituto concorsuale, ma ha disciplinato e tipizzato una forma già ricompresa nel concordato preventivo, attribuendole specifici benefici civilistici. Pertanto, le condotte distrattive commesse prima dell'ammissione o durante il concordato possono integrare bancarotta, indipendentemente dalla finalità conservativa e non liquidatoria della procedura. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione cautelare del Tribunale, compresa la conferma degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
Art. 236, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Punisce, mediante il richiamo agli artt. 223 e 216 L. fall., i fatti di bancarotta commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla norma.
La disposizione si applica anche alle condotte distrattive realizzate prima dell'ammissione o durante un concordato preventivo con continuità aziendale, nonostante l'assenza di un richiamo espresso all'art. 186-bis.
Art. 223 legge fallimentare
Richiama, per gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L. fall.
Costituisce il collegamento normativo che consente di applicare le fattispecie di bancarotta societaria nell'ambito dell'art. 236 L. fall.
Art. 216 legge fallimentare
Prevede le principali ipotesi di bancarotta fraudolenta, tra cui la distrazione e la dissipazione del patrimonio.
Le condotte distrattive poste in essere nella gestione della società possono essere penalmente rilevanti anche quando la società acceda al concordato preventivo anziché al fallimento.
Art. 186-bis legge fallimentare
Disciplina il concordato con continuità aziendale, comprendente la prosecuzione dell'attività da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in una o più società.
Non introduce un autonomo istituto penale o concorsuale distinto, ma disciplina una forma di concordato preventivo con specifici effetti e benefici civilistici; non crea quindi un'area di impunità per le condotte distrattive.
Art. 2 codice penale
Disciplina la successione delle leggi penali nel tempo.
L'introduzione dell'art. 186-bis non ha modificato la fattispecie penale dell'art. 236 L. fall. e non determina abolitio criminis o successione di norme penali.
Art. 274 codice di procedura penale
Richiede che il pericolo di reiterazione del reato sia concreto e attuale.
La prognosi cautelare può fondarsi sulle concrete modalità della condotta, sul ruolo ricoperto, sulle competenze criminalmente utilizzabili e su precedenti condotte analoghe; non può però derivare dalla sola gravità astratta del reato.
Art. 275 codice di procedura penale
Regola i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari.
La misura deve essere calibrata sulle esigenze concrete e deve essere preferita la soluzione meno afflittiva idonea; gli arresti domiciliari possono essere confermati se misure meno restrittive non risultano sufficienti.
Art. 309, comma 9, codice di procedura penale
Consente al tribunale del riesame di annullare, riformare o confermare il provvedimento cautelare anche per motivi diversi da quelli indicati nell'impugnazione.
Il giudizio di riesame ha effetto interamente devolutivo e il tribunale può esaminare complessivamente i presupposti della misura, anche se l'indagato abbia rinunciato a specifici motivi.
Art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna di S.A. alle spese processuali.
Massime di principio
- Il concordato con continuità aziendale non esclude la responsabilità penale per bancarotta: la prosecuzione dell'attività non attenua automaticamente la tutela delle ragioni dei creditori.
- L'assenza di un richiamo espresso a una specifica norma civilistica nella disposizione penale non crea, da sola, un'esenzione dalla responsabilità quando la procedura rientra strutturalmente nello stesso istituto concorsuale.
- Le operazioni distrattive o dissipative anteriori all'ammissione al concordato possono essere perseguite anche se la società non viene successivamente dichiarata fallita.
- Nel riesame delle misure cautelari il tribunale valuta unitariamente gravi indizi ed esigenze cautelari e può confermare la misura anche sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente indicate.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, ma può essere desunto dalle modalità professionali della condotta, dalle competenze dell'indagato, dalla durata del comportamento e da precedenti analoghi; la sola gravità astratta del reato non è sufficiente.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o degli indizi: sono rilevabili principalmente violazioni di legge o una motivazione manifestamente illogica, apparente o incomprensibile.
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