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Ordinanza

Ordinanza n. 2330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, 20 aprile 2026, n. 7060.

Giustizia amministrativa202604038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado, incidendo sull'assegnazione dei vincitori del concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di appello, ma risulta che la controversia riguarda la modifica dell'assegnazione dei vincitori di un concorso e che nel giudizio di primo grado alcuni controinteressati erano stati evocati in giudizio, acquisendo la qualità di parti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ponendo l'incombente a carico delle amministrazioni appellanti. La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della SNA, nella sezione già utilizzata in primo grado. L'avviso deve indicare l'appellante, le parti appellate desumibili dalla graduatoria, gli atti impugnati in primo grado, la sentenza appellata e una sintetica indicazione dei motivi di appello. La pubblicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova deve essere depositata entro sette giorni dal completamento degli adempimenti mediante attestazione della SNA, che deve garantire il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva. In via interinale, il Collegio ha sospeso gli effetti della sentenza appellata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, c.p.a., per evitare possibili disfunzioni amministrative derivanti dalla modifica dell'assegnazione dei vincitori del concorso. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 15 ottobre 2026 e le spese sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 95 c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati che hanno acquisito la qualità di parti nel giudizio di primo grado.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente il ricorso alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità autorizzate dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce ulteriore base normativa per l'autorizzazione della notifica per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente la sospensione interinale degli effetti della sentenza appellata, disposta per prevenire possibili disfunzioni amministrative nelle more della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando soggetti già notificati nel giudizio di primo grado hanno acquisito la qualità di parti in quanto controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché l'avviso individui l'appellante, le parti appellate, gli atti impugnati, il provvedimento giurisdizionale appellato e una sintetica indicazione dei motivi di appello; il giudice può inoltre prescrivere termini per la pubblicazione, il deposito della prova e il mantenimento online dell'avviso.
  • In via interinale, la sospensione degli effetti della sentenza appellata può essere disposta per evitare, nelle more della definizione dell'appello, disfunzioni amministrative connesse all'esecuzione della pronuncia, ferma la più approfondita valutazione propria della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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