Cassazione Penale, Sentenza n. 40925/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio di due orologi. Sostenevano che il termine per proporre il riesame decorreva dalla notifica del decreto di convalida agli interessati, notifica che non era mai avvenuta, e che quindi la loro richiesta del 12/01/2022 non era tardiva. Il Tribunale distrettuale aveva invece ritenuto che il termine fosse già corso in quanto i difensori avevano depositato, il 26/10/2021, istanza di dissequestro presso la Procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente considerato come prova della conoscenza del decreto di convalida la mera presentazione, da parte dei difensori, di un'istanza di dissequestro, quando invece il termine per proporre il riesame decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento all'interessato o da un fatto materiale e certo che dimostri la conoscenza delle ragioni della convalida (ad es. l'acquisizione da parte dell'interessato di copia del decreto). Ne consegue che la presentazione dell'istanza di dissequestro antecedente alla notifica non fa decorrere il termine per il riesame.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al reato per il quale è stato effettuato il sequestro (ricettazione/ricorrelati). Indica il titolo di reato che ha giustificato il sequestro probatorio degli orologi.
Disciplina la competenza e le modalità del riesame del provvedimento di convalida del sequestro; richiamata in relazione al termine e alla competenza per il giudizio di riesame (competenze indicate anche ai fini del rinvio).
Regola la notifica del decreto di convalida del sequestro e il decorso del termine per i rimedi; la Corte interpreta che il termine per il riesame decorre esclusivamente dalla notifica del provvedimento all'interessato e non dalla mera richiesta di restituzione avanzata prima della notifica.
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice del riesame cui è stato rinviato il nuovo giudizio; conferma l'indicazione del giudice competente per l'esame dell'istanza.
Massime di principio
- Il termine per proporre il riesame del decreto di convalida del sequestro decorre dalla notifica del provvedimento all'interessato; senza notifica il termine non inizia a decorrere.
- La mera presentazione, da parte dei difensori, di un'istanza di dissequestro antecedente alla notifica non è prova sufficiente che faccia decorrere il termine per il riesame.
- Per dimostrare che l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta convalida occorrono fatti materiali e certi (ad es. acquisizione da parte dell'interessato di copia del decreto); il giudice non può inferire la conoscenza in modo indiziario.
- Se il ricorrente dimostra che non c'è stata notifica o altra prova certa di conoscenza della convalida, il ricorso per cassazione per eccessiva tardività del riesame è infondato e l'atto impugnato va annullato con rinvio.
- In casi analoghi è opportuno documentare la data e la modalità di ricezione del provvedimento (notifiche, copia acquisita, ecc.) per stabilire con certezza l'inizio del termine di impugnazione.
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