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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15448/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cavoli impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), per contestate fatture e operazioni con operatori comunitari nel periodo 2012-2013. I motivi di ricorso denunciavano: (i) illegittima utilizzabilità di informazioni acquisite tramite cooperazione amministrativa internazionale in assenza di rogatoria (art. 26 Mod. OCSE); (ii) insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivi e del dolo specifico; (iii) mancata o insufficiente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (iv) sproporzione nella riduzione di pena in appello per effetto di prescrizione di parte delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello in gran parte: ha ritenuto infondate o non specifiche le censure sull'utilizzabilità degli atti scambiati in cooperazione amministrativa e ha confermato la correttezza valutativa dei giudici di merito circa la sussistenza degli indizi e del dolo. Tuttavia la Corte di cassazione ha dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, tenendo conto del tempo decorso e delle sospensioni, e conseguentemente ha revocato la confisca per equivalente disposta dalle sentenze di merito. Ha confermato invece la statuizione in tema di confisca diretta (quella già disposta in primo grado e integralmente confermata in appello). La sentenza della Cassazione è quindi annullatoria senza rinvio tranne che per la parte relativa alla confisca diretta.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi o fatture inesistenti; la corte ha confermato che il fatto contestato è riconducibile a questa fattispecie per la dichiarazione presentata il 30/09/2013, ma il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; la corte d'appello aveva ritenuto il reato per il periodo 31/05/2013-07/11/2013 ma la Cassazione ha dichiarato la prescrizione delle condotte dopo il conteggio dei termini.

  • art. 26 Modello OCSE (Mod. OCSE)

    Il ricorrente deduceva che le informazioni scambiate non potevano essere usate in sede penale senza autorizzazione dello Stato fornitore. La Cassazione ha ritenuto che il Modello OCSE non pone un divieto assoluto e che, nella fattispecie, non ostava all'utilizzo degli atti acquisiti tramite cooperazione amministrativa.

  • Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Strasburgo 25/01/1988) e Protocollo Parigi 27/05/2010

    art. 4 par. 1 e 3 (testo riformato dal Protocollo), abrogazione del previgente par. 2

    La modifica introdotta dal Protocollo del 2010 ha abrogato il precedente divieto di usare in sede penale le informazioni ricevute salvo autorizzazione; pertanto gli atti scambiati in base alla Convenzione sono in generale utilizzabili in sede penale se conformi ai principi di formazione della prova.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Principio generale sulla formazione e utilizzazione della prova; la Corte richiama che eventuali limiti derivano dal rispetto del contraddittorio e dell'oralità.

  • art. 729-bis cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 2 (acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere e rispetto delle condizioni)

    Prevede l'acquisizione al fascicolo della documentazione spontaneamente trasmessa da autorità straniere e vincola il giudice al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità che trasmette; la Corte lo ha richiamato per legittimare l'uso degli atti amministrativi esteri.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte lo invoca per definire l'acquisibilità dei documenti fiscali e contabili esteri.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo (contraddittorio) che impone limiti all'utilizzabilità della prova se formatasi in violazione delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che tali violazioni non siano state adeguatamente dedotte dal ricorrente.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inosservanza delle regole sul contraddittorio; la violazione può comportare inutilizzabilità delle prove, ma non risultando dimostrata la violazione la prova è stata ritenuta utilizzabile.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma fiscale che consente la confisca del profitto del reato tributario; la Corte ha disposto la revoca della confisca per equivalente se il reato è estinto per prescrizione, mentre ha mantenuto la confisca diretta accertata in primo grado.

  • art. 240 cod. pen.

    Consente al giudice, anche in caso di estinzione del reato, di disporre la confisca del prezzo; ma la Cassazione ha applicato la giurisprudenza secondo cui la confisca per equivalente non è compatibile con la prescrizione del reato.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riguarda la confisca diretta di prezzo o profitto; la Corte ha ritenuto che la confisca diretta possa rimanere se la sussistenza del reato e della responsabilità è stata precedentemente accertata e resta inalterata nei giudizi successivi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) c) e e)

    Parametro procedurale per i motivi di ricorso in Cassazione; utilizzato per qualificare le doglianze svolte dal ricorrente.

Massime di principio

  • Atti e documenti ottenuti tramite cooperazione amministrativa internazionale (Convenzione Strasburgo 1988 e Protocollo 2010) sono, in linea generale, utilizzabili nel processo penale senza necessità di rogatoria internazionale, purché non emerga violazione dei principi del contraddittorio e dell'oralità.
  • Il Modello OCSE (art. 26) non stabilisce un divieto assoluto di utilizzo in sede penale delle informazioni scambiate; l'eventuale uso per 'altri scopi' trova limiti soprattutto per finalità diverse da quelle fiscali e secondo le leggi degli Stati interessati.
  • Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice non può mantenere o disporre la confisca per equivalente in quanto misura afflittiva; invece la confisca diretta può restare se la condanna e l'accertamento del profitto/prezzo risultano consolidati e non mutati nel merito.
  • Per contestare l'utilizzabilità di atti amministrativi esteri è necessario dimostrare concretamente la violazione del diritto al contraddittorio o di altre garanzie processuali; eccezioni generiche non sono sufficienti.
  • Nelle contestazioni di fatture inesistenti e frodi IVA occorre valutare complessivamente elementi oggettivi (anomalie economico-finanziarie, assetto societario, rapporti con controparti deregistrate, movimenti di merci e logistica) e gli indizi sul dolo; i giudici possono fondare la decisione su un insieme coerente di indizi anche in assenza di prova diretta.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i termini e le sospensioni intervenute fino alla pronuncia della Cassazione; ciò può determinare l'estinzione del reato anche dopo sentenze di merito che abbiano accertato la responsabilità.

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