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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29620/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della mancata condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali; il ricorrente sosteneva che la persona offesa avesse tenuto un comportamento doloso e "costruito un quadro probatorio inesistente"

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Giudice di Pace, pur avendo assolto l'imputato perché il fatto non risultava provato oltre ogni ragionevole dubbio, abbia legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale compensando le spese processuali in presenza di "giusti motivi". Dalla motivazione del giudice di primo grado emergeva che qualcosa era comunque accaduto e che lo stesso Giardullo si era poi "promosso con scuse e buoni propositi", giustificando la compensazione. Perciò non è stato ravvisato alcun vizio logico tale da consentire l'annullamento in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 427, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che, quando ne venga fatta domanda, il giudice condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, ma consente che le spese siano compensate in tutto o in parte quando ricorrano giusti motivi; la norma è interpretata come lasciando un ambito discrezionale al giudice di merito

  • art. 542 cod. proc. pen.

    Richiama e rinvia all'art. 427 c.p.p.; conferma il meccanismo relativo alla condanna del querelante e alla possibile compensazione delle spese

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Guarino, Rv. 229332)

    Affermata la discrezionalità del giudice di merito nel compensare le spese e il principio per cui tale esercizio è sindacabile in Cassazione solo se fondato su ragioni palesemente illogiche

Massime di principio

  • La semplice assoluzione dell'imputato non determina automaticamente l'obbligo del querelante di rifondere le spese: il giudice di merito può compensarle se sussistono "giusti motivi"
  • La norma che prevede la rifusione delle spese (art. 427 c.p.p.) ammette comunque la compensazione, quindi non è un obbligo assoluto per il giudice di condannare il querelante
  • Per ottenere la condanna del querelante alle spese è necessario non solo chiedere la rifusione ma fornire elementi che escludano giusti motivi di compensazione (ad es. dimostrare dolo o gravissima colpa del querelante)
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla decisione di compensazione è molto limitato: il ricorso può avere successo solo se la decisione del giudice di merito è manifestamente illogica o priva di motivazione
  • Se il giudice di merito rileva elementi che rendono plausibile l'esistenza di qualche fatto o una riconciliazione (scuse, buoni propositi), ciò può giustificare la compensazione delle spese
  • Chi propone ricorso e lo vede rigettato può essere condannato al pagamento delle spese processuali; valutare cautelativamente la fondatezza della doglianza prima di appellare

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