Cassazione Civile, Ordinanza n. 10051/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta da una società del gruppo Enel contro un'ordinanza della Corte di cassazione. Le istanti hanno segnalato due errori materiali nell'ordinanza n. 17415/2023: la mancata indicazione, in epigrafe, di una delle società ricorrenti e l'inserimento nel fascicolo informatico del file di un'altra ordinanza relativa a un diverso giudizio, ma tra le stesse parti, deciso nella medesima udienza. La Corte ha verificato che vi era stato uno scambio di file tra due ordinanze e ha ritenuto corrispondente alla figura dell'errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. Nella parte corretta dell'ordinanza viene anche ricostruito il contenuto del ricorso incidentale nel giudizio tributario sottostante: la società aveva denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia della commissione tributaria regionale sul secondo motivo di appello relativo all'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata, in particolare per l'erroneo calcolo del deprezzamento per vetustà su tutti i beni in contestazione. La Corte ha considerato fondata tale censura, rilevando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la sostituzione dell'intestazione, di parte della motivazione e del dispositivo dell'ordinanza n. 17415/2023. Nel testo corretto viene precisato che il ricorso principale va respinto, mentre il ricorso incidentale va accolto; la sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria per la formazione del documento informatico corretto.
Norme richiamate
è richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo.
insieme all'art. 287 c.p.c., consente la correzione dell'errore materiale anche quando derivante da scambio di file informatici.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
costituisce il vizio denunciato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia.
la mancata decisione sul motivo di appello integra omessa pronuncia e determina nullità parziale della sentenza.
è richiamato per gli adempimenti di cancelleria relativi al documento informatico corretto.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche quando, per mero scambio di file informatici, il provvedimento contenga un'epigrafe corretta ma motivazione e dispositivo riferiti a una diversa controversia decisa contestualmente tra le stesse parti.
- L'errore di sostituzione di un file informatico nel redigere un provvedimento è assimilabile a un lapsus calami, in quanto determina una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza nella parte in cui non ha deciso sul punto.
- Quando la censura per omessa pronuncia è fondata, la Cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito per nuovo esame, demandando a quest'ultimo anche le spese del giudizio di legittimità.
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