Cassazione Civile, Ordinanza n. 15198/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con una banca. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il saldo a debito dei conti e respinto le ulteriori domande della società e dei soci, ponendo parte delle spese a loro carico. In appello, la corte territoriale ha riformato solo la regolazione delle spese, rilevando che la banca non aveva ottemperato a un ordine di esibizione relativo ad alcuni estratti scalari, ma ha escluso che tale inottemperanza potesse comportare l’azzeramento del saldo o l’estensione automatica delle nullità riscontrate in altri periodi al tratto documentale mancante, evidenziando che la ricostruzione del conto era impossibile per mancanza di riscontri sulle movimentazioni. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. per non avere la Corte d’appello tratto conseguenze probatorie dalla mancata esibizione; omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato la richiesta di valorizzare la condotta processuale della banca; violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per asserita motivazione illogica e contraddittoria; omesso esame della richiesta di consulenza tecnica contabile per ricostruire il dare-avere; violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere disposto la c.t.u. I ricorrenti chiedevano in sostanza che la mancata produzione documentale della banca producesse effetti favorevoli sul merito della pretesa di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ma non impone affatto di trarne conseguenze vincolate sul merito; pertanto non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito di non valorizzare tale condotta se non come elemento rilevante per le spese. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva comunque motivato sulla ragione decisiva dell’impossibilità di ricostruire il conto in assenza di documentazione sufficiente e sulla persistenza dell’onere probatorio in capo al correntista che agisce in ripetizione, il quale non può pretendere l’azzeramento del saldo non documentato. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non denunciavano un fatto storico decisivo, oppure perché non si confrontavano con la ratio decidendi, o perché investivano profili non deducibili come vizio motivazionale; il quinto motivo è stato considerato una mera riproposizione delle doglianze precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come argomento di prova, ma la sua mancata valorizzazione non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.
L’ordine di esibizione di documenti è uno strumento rimesso al potere discrezionale del giudice; l’inosservanza della relativa ordinanza non determina automaticamente conseguenze probatorie vincolate nel merito.
art. 111 Cost.
La censura di motivazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi e se la decisione impugnata è comunque sorretta da una motivazione non mancante sul punto controverso.
Non ricorre il vizio di motivazione apparente o contraddittoria quando il giudice di merito espone una motivazione idonea, anche sintetica, sulle ragioni della decisione.
L’omesso esame denunciabile in cassazione deve riguardare un fatto storico decisivo e non una mera istanza processuale o una richiesta istruttoria.
La censura è inammissibile se non si confronta con quanto effettivamente deciso dal giudice di merito.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di integrazione del quadro probatorio in sede di legittimità.
Resta fermo l’onere del correntista che agisce in ripetizione di provare il fondamento delle proprie pretese; non è consentito ottenere l’azzeramento del saldo per il solo difetto di documentazione completa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione di documenti integra un comportamento che il giudice può apprezzare discrezionalmente come argomento di prova, ma non impone conseguenze automatiche sul merito della domanda o dell’eccezione.
- In cassazione non è censurabile, neppure sotto il profilo motivazionale, la scelta del giudice di merito di non valorizzare l’inottemperanza all’ordine di esibizione, se la decisione è comunque sorretta da una motivazione non apparente.
- Chi agisce in ripetizione o in rideterminazione del saldo di conto corrente conserva l’onere di provare le poste contestate; la mancanza di documentazione di parte o la mancata esibizione di alcuni documenti della controparte non legittima di per sé l’azzeramento del saldo.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non una mera richiesta istruttoria, come la sollecitazione a disporre una consulenza tecnica contabile.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere usata per supplire a una completa mancanza di elementi di riscontro documentale sulle movimentazioni del rapporto, né la sua mancata ammissione integra automaticamente vizio di legittimità.
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