Cassazione Penale, Sentenza n. 46795/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze (21/02/2023) che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Firenze (28/05/2021, irrevocabile 26/10/2021). Il ricorrente sosteneva di non aver avuto conoscenza effettiva del procedimento penale se non al momento della notifica dell'ordine di esecuzione (17/11/2022) e invocava l'art. 629-bis cod. proc. pen. per ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole ignoranza"; denunciava inoltre vizio di motivazione e la mancata considerazione del suo effettivo non aver ricevuto una vocatio in iudicium, nonché l'irrilevanza della sua condizione di latitante rispetto alla prova della mancata conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la ricezione degli atti da parte di tale difensore costituiscono indici rilevanti di effettiva conoscenza del processo. Ha rilevato inoltre che l'evasione/latitanza del condannato aumenta la necessità di allegazioni specifiche e circostanziate per dimostrare un'"incolpevole ignoranza"; la mera affermazione di non aver ricevuto una vocatio non è sufficiente. La Corte ha altresì osservato che il nuovo regime delle notificazioni per i latitanti (art. 165, comma 1-bis, introdotto dalla riforma Cartabia) non è applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la richiesta di rescissione del giudicato per "incolpevole ignoranza"; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto (difensore di fiducia con elezione di domicilio, ricezione degli atti, successiva latitanza), non ricorressero i presupposti per la rescissione ai sensi di tale articolo.
Richiamato nel ricorso assieme all'art. 629-bis; la giurisprudenza e la Corte hanno valutato la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ai sensi dei rimedi previsti, respingendo la domanda per mancata prova dell'incolpevole ignoranza.
art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen. (riforma Cartabia)
Norma più recente sulle notificazioni all'imputato latitante citata nella motivazione come non applicabile ratione temporis al caso di specie.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Piunti, 23/03/2022)
La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo salvo specifiche allegazioni di non conoscenza non dovute a colpevole disinteresse.
La Corte ha applicato questo precedente per ritenere che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio legittimano il giudizio di presenza di conoscenza effettiva del procedimento.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Ismail, 28/11/2019)
"l'avere eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo"
La Corte ha richiamato questo principio per sostenere che tali situazioni sono ragionevoli indizi di conoscenza effettiva e non semplici presunzioni libere.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, con conseguente ricezione di atti, costituiscono forti indizi di conoscenza effettiva del procedimento: in presenza di tali elementi la richiesta di rescissione per "incolpevole ignoranza" trova difficile accoglimento.
- Se l'imputato si è reso latitante o è evaso durante il corso del procedimento, il giudice richiede allegazioni specifiche e circostanziate che dimostrino come la mancata conoscenza del procedimento non sia derivata da colpevole comportamento del soggetto.
- La mera affermazione di non aver ricevuto una vocatio in iudicium non è sufficiente per ottenere la rescissione del giudicato; è necessario provare l'impossibilità effettiva di essere informati nonostante i canali di comunicazione esistenti.
- Le modifiche legislative successive (es. riforma Cartabia sulle notificazioni ai latitanti) non operano retroattivamente: vanno valutate le norme e la prassi applicabili alla data dei fatti e delle notificazioni.
- Per difendersi efficacemente in simili casi è opportuno documentare dettagliatamente ogni circostanza ostativa alla ricezione degli atti (impossibilità di contatto con il difensore, mancata ricezione da parte del domiciliatario nonostante domicilio eletto, tempestive comunicazioni alle autorità), poiché il tribunale valuta la concretezza e la specificità delle allegazioni.
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