Cassazione Civile, Sentenza n. 19181/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a Gino Antola il 19/08/2017 e lo aveva condannato alla reintegrazione o, in mancanza, al pagamento di un'indennità pari a cinque mensilità ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966. La società ha dedotto, in sostanza, che i fatti accertati (sottrazione di un documento riservato, diffusione di notizie e manifestazioni verbali di disappunto/ingiurie) integrassero la giusta causa di licenziamento: ha censurato la valutazione della gravità compiuta dalla Corte territoriale, la mancata considerazione della particolare delicatezza del documento sottratto, e ha invocato la tipizzazione disciplinare del CCNL come giustificazione della sanzione espulsiva. Ha altresì contestato la valutazione sulla contestazione disciplinare e sui toni utilizzati dal lavoratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in larga parte, una diversa valutazione di merito sulla gravità degli addebiti e sulla proporzionalità della sanzione, valutazioni che spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo errori di diritto o manifesta illogicità. La Corte ha confermato che la Corte d'Appello aveva accertato fatti in misura meno grave rispetto alla contestazione aziendale, valutando anche CCNL, circostanze personali del lavoratore (assenza di precedenti disciplinari per circa sette anni, grado di affidamento) e la mancata produzione di danni o vie di fatto; per ciò il licenziamento è risultato sproporzionato e dunque illegittimo, con applicazione della tutela prevista dall'art. 8 L. n. 604/1966. Nullità delle spese processuali per mancata attività difensiva dell'intimato; rilievo processuale sul contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Clausola generale della giusta causa: il giudice di merito integra la norma; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità dei fatti se non per vizio di logica o di diritto.
Norma sul recesso: la nozione di giusta causa è legale; il giudice non è vincolato esclusivamente alla tipizzazione del CCNL ma valuta la gravità e la proporzionalità del comportamento.
art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Disciplina della procedura disciplinare e del diritto di difesa: la Corte d'Appello ha valutato la regolarità della contestazione e l'effettività della prova delle condotte.
Tutela reale della reintegrazione nei casi di licenziamento illegittimo: la Corte d'Appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la tutela reale e ha applicato l'art. 8 della L. n. 604/1966.
Tutela economica per il licenziamento illegittimo nei casi non rientranti nell'art. 18: applicata dalla Corte d'Appello (indennità equivalente a cinque mensilità).
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale che consente al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte; rilevata la presentazione delle conclusioni favorevoli al rigetto del ricorso.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (come modificato)
comma 1-quater e comma 1-bis
Regole sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente.
CCNL Metalmeccanici Artigiani (art. 139, art. 146 e altre previsioni)
La contrattazione collettiva fornisce una scala esemplificativa di condotte punibili; non vincola il giudice di merito ma costituisce parametro di riferimento per valutare la gravità e la proporzionalità della sanzione.
Massime di principio
- Il giudizio sulla gravità del fatto e sulla proporzionalità della sanzione disciplinare è essenzialmente di merito: la Cassazione non riesamina le prove né rivaluta la loro attendibilità se non per profili di diritto o manifesta illogicità.
- La nozione di "giusta causa" è una clausola legale (art. 2119 c.c.) che il giudice deve interpretare concretamente; la presenza di una fattispecie prevista dal CCNL è un elemento rilevante ma non esclusivo per la legittimità del licenziamento.
- Un episodio isolato di intemperanza verbale, senza vie di fatto, senza danno concreto all'azienda e con una carriera disciplinare pulita, può risultare sproporzionato rispetto al licenziamento per giusta causa e condurre all'illegittimità della sanzione.
- La correttezza formale della contestazione disciplinare e la prova della effettiva condotta contestata sono requisiti essenziali: l'assenza di prova piena su taluni addebiti può indebolire la legittimazione del licenziamento.
- In assenza dei presupposti per la reintegrazione (art. 18 St. lav.), il giudice può applicare la tutela economica alternativa (art. 8 L. 604/1966) quantificando un'indennità proporzionata.
- In cassazione le censure devono fondarsi su specifici vizi di diritto o su carenza/mancanza di motivazione: una mera diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente per ottenere accoglimento.
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