Cassazione Civile, Sentenza n. 19179/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse accertato che il suo rapporto di lavoro fosse passato automaticamente in capo a Dussmann Service S.r.l. a far data dal 1° gennaio 2014, in quanto aggiudicataria dell'appalto di pulizia dell'Istituto Marco Polo di Bari, denunciando altresì la nullità del contratto di subappalto stipulato tra Dussmann e Auriga per mancata autorizzazione CONSIP. Sosteneva che, per effetto della nullità del subappalto e/o per effetto dell'art. 4 del CCNL Pulizie Multiservizi, il rapporto dovesse considerarsi instaurato con la Dussmann sin dal 1/1/2014; denunciava inoltre errata ripartizione dell'onere della prova in ordine all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano respinto la domanda di Carlucci. La Corte ha ritenuto determinante l'interpretazione del'art. 4 del CCNL Pulizie Multiservizi, che non prevede un trasferimento automatico del rapporto di lavoro alla ditta subentrante ma una procedura e un impegno a garantire l'assunzione alle condizioni indicate (incontri/procedure sindacali e condizionate assunzioni). Perciò anche se il subappalto fosse stato stipulato senza autorizzazione CONSIP e quindi problematico, tale nullità non avrebbe eliminato la ragione essenziale del rigetto della domanda (l'assenza di un automatismo di trasferimento ex art. 4 CCNL). Inoltre il collegio ha ritenuto insussistenti i profili di vizio nella valutazione e nella ripartizione dell'onere probatorio dedotti dal ricorrente. Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Richiamato tra le norme regolatrici del subappalto; il ricorso denunciava violazioni ma la Corte non ha ritenuto decisiva la questione normativa rispetto all'interpretazione del CCNL
art. 297 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Richiamato tra le norme applicabili in materia di appalti e subappalti; non ha modificato l'esito dato il fondamento contrattuale/collettivo della decisione
art. 21 legge 27 dicembre 1982 n. 646
vietava all'appaltatore di un'opera pubblica di cedere in subappalto l'esecuzione di parte del servizio senza l'autorizzazione dell'autorità committente
La norma è stata richiamata per affermare che la mancata autorizzazione rendeva il subappalto problematico sotto il profilo della regolarità, ma tale nullità non risolveva automaticamente la questione dell'instaurazione del rapporto di lavoro con l'aggiudicataria
art. 1 legge 12 maggio 1960 n. 1369
Richiamata con riferimento al divieto di intermediazione illecita di manodopera: la parte ricorrente sosteneva che, se il subappalto fosse stato inefficace, si sarebbe realizzata un'intermediazione vietata con conseguente radicamento del rapporto in capo all'appaltante; la Corte non ha ritenuto decisivo tale profilo rispetto all'argomentazione principale basata sul CCNL
art. 1418 c.c.
Richiamata dal ricorrente con riguardo alla nullità del subappalto stipulato senza autorizzazione; la Corte osserva che la eventuale nullità contrattuale tra le parti non risolve automaticamente il tema della titolarità del rapporto di lavoro
art. 1421 c.c.
Citata in relazione alla possibilità di far valere la nullità del contratto da chiunque vi abbia interesse; la Corte ha comunque dato rilievo prevalente all'interpretazione del CCNL
art. 4 CCNL Pulizie Multiservizi
"in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti assunti in organico"
La Corte ha interpretato l'art. 4 come una clausola che definisce procedure e obblighi condizionati (incontri sindacali, indicazione dei lavoratori da assumere ecc.) e non come una norma che determina un trasferimento automatico dei rapporti di lavoro alla ditta subentrante
art. 2094, 2097, 2697 c.c.
Richiamati riguardo agli istituti del rapporto di lavoro subordinato e dell'onere della prova; la Corte ha ribadito i principi relativi alla ripartizione degli oneri probatori e che l'apprezzamento delle prove è rimesso al giudice del merito
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in ordine ai limiti di censura in Cassazione della valutazione delle prove e della motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto non provata la violazione di tali norme da parte del giudice di merito
art. 360 c.p.c.
Norma procedurale usata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio nella valutazione probatoria); la Corte ha respinto i motivi ex art. 360 n.3 per mancata prova di violazioni sussistenti
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
Citata in ordine all'obbligo/conseguenze del versamento ulteriore del contributo unificato a carico del ricorrente, come disposto in dispositivo
Massime di principio
- La nullità formale di un subappalto (es. per mancata autorizzazione) può incidere sui rapporti contrattuali tra appaltatore e subappaltatore ma non determina automaticamente il trasferimento del rapporto di lavoro al soggetto aggiudicatario: va valutata la disciplina collettiva applicabile e le sue modalità operative
- Le clausole dei CCNL che disciplinano i cambi di appalto spesso prevedono procedure sindacali e obblighi condizionati di assunzione; tali clausole non devono essere interpretate come trasferimenti 'automatici' del rapporto di lavoro salvo espressa previsione
- In giudizio il lavoratore che pretende la ricostituzione/traslazione del rapporto su nuovo datore deve provare fatti essenziali (data di inizio della prestazione, subordinazione, eterodirezione) mentre il datore che invoca la legittimità del subappalto deve provare l'esistenza e validità dello stesso
- La valutazione delle prove e la qualificazione dei rapporti di lavoro è rimessa al giudice di merito; in Cassazione è possibile censurare solo vizi specifici di diritto o gravi vizi motivazionali, non una diversa valutazione del merito
- Nel periodo tra la stipula del subappalto e la sua autorizzazione amministrativa, la situazione va analizzata caso per caso: presenza effettiva di direzione e coordinamento, documentazione di pagamenti, fogli presenze e comportamento delle parti sono elementi decisivi per decidere la titolarità del rapporto
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