Cassazione Civile, Sentenza n. 19180/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di irrogazione di sanzione per euro 34.157,76 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'impiego di due lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie; dedotta violazione di termini (il ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l'art. 28 della L. n. 689/1981 e non l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997) e contestazione della decorrenza dei rapporti di lavoro (sostenendo che il verbale ispettivo provava una diversa data di inizio dei rapporti rispetto a quella considerata dall'accertamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in materia di sanzioni per violazioni tributarie, si applica l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 (termine di decadenza quinquennale per la contestazione/irrogazione) e non l'art. 28 della L. n. 689/1981; ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere di prova circa una diversa decorrenza dei rapporti di lavoro e che il motivo relativo all'omesso esame del verbale ispettivo sia inammissibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per mancata indicazione del fatto decisivo come richiesto dalla giurisprudenza sulle modifiche normative del 2012. Condanna alle spese per il ricorrente e annotazioni sui presupposti per il contributo unificato.
Norme richiamate
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 20)
L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
La Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione ai procedimenti sanzionatori tributari, distinguendo nettamente il termine di decadenza per la contestazione/irrogazione (5 anni) dal termine di prescrizione per la riscossione; pertanto l'azione dell'amministrazione è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 20.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 28)
Articolo invocato dal ricorrente come disciplina generale delle sanzioni amministrative (termine prescrizionale), ma la Corte ha ritenuto che, per le violazioni tributarie disciplinate dal d.lgs. n. 472/1997, l'art. 28 non sia la norma applicabile per la decadenza/ prescrizione relativa alla contestazione/irrogazione.
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (richiamo all'art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, comma 7-bis)
"L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ... relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16."
Conferma che le sanzioni amministrative tributarie, anche se riferite a violazioni anteriori, sono soggette alla disciplina del d.lgs. n. 472/1997; rafforza l'applicazione dell'art. 20 nel caso concreto.
codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 5 e art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.)
La Corte ha applicato la giurisprudenza (in particolare l'interpretazione post-2012 delle Sezioni Unite) sul vizio per omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente non ha indicato il fatto storico decisivo in modo conforme ai requisiti richiesti, per cui la censura ex art. 360 n.5 è inammissibile.
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8-bis)
Richiamato perché il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale norma; rilevazione procedurale senza incidenza sul merito.
D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai fini dell'applicazione di talune norme sul contributo unificato e sulle spese: profilo processuale-amministrativo conseguente alla soccombenza.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie prevale la disciplina del d.lgs. n. 472/1997: l'art. 20 stabilisce il termine di decadenza quinquennale per la contestazione/irrogazione e va distinto dalla prescrizione per la riscossione.
- La L. n. 689/1981 (art. 28) non sostituisce l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 per i rapporti tributari: non è corretta l'interpretazione che antepone la disciplina generale delle ordinanze ingiunzioni alla normativa speciale tributaria.
- Il soggetto che contesta la decorrenza temporale di rapporti (es. inizio di un rapporto di lavoro) ha l'onere di provarlo in giudizio; il mancato assolvimento di tale onere comporta il rigetto della domanda.
- In Cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la censura per omesso esame di fatto richiede l'individuazione puntuale del "fatto decisivo" e la dimostrazione che, se esaminato, avrebbe cambiato l'esito del giudizio: formulazioni generiche o mancata indicazione del fatto sono inammissibili.
- Se la notifica della contestazione è eseguita nei termini ad almeno uno degli autori dell'infrazione, il termine decadenziale è prorogato di un anno (effetto previsto dall'art. 20, comma 2).
- Per violazioni accertate prima di talune riforme normative, permane l'applicazione del regime di competenza e delle disposizioni richiamate dalla normativa di delega (es. richiamo operato dalla L. n. 247/2007), quindi è necessario verificare la normativa speciale di raccordo.
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