Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19329/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 5376/2019 che aveva cassato la sentenza d'appello favorevole al ricorrente su opposizione a cartella esattoriale per contributo integrativo ex art. 11 l. n. 576/1980. Il ricorrente deduceva errori di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (sosteneva che la sua difesa si fondava sulla cancellazione d'ufficio della sua iscrizione alla Cassa Forense con provvedimento del 31/01/1997 e che l'anno contestato era il 1995 e non il 2005, con conseguente inapplicabilità del Regolamento CE n. 883/2004) e invocava altresì l'art. 395 n. 5 c.p.c. (altro giudicato). Chiedeva anche, in ipotesi, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile la domanda fondata sull'art. 395 n. 5 c.p.c. avverso decisione della Corte di cassazione. Quanto agli errori di fatto invocati, la Corte ha stabilito che essi riguardavano valutazioni interpretative degli atti di causa o non avevano il carattere di evidenza assoluta richiesto dalla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e comunque non risultavano decisivi ai fini della pronuncia impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese (euro 3.000,00 + esborsi e oneri) e la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 11 legge n. 576/1980

    Il contributo integrativo è dovuto per l'attività forense svolta in Italia; secondo la Corte di cassazione il dovere di versamento deriva dalla prestazione resa e non dall'iscrizione alla Cassa, e può essere fatto valere nei confronti del cliente

  • Regolamento (CE) n. 883/2004

    Richiamato nella disputa quanto alla rilevanza temporale e all'applicabilità; la questione della sua applicabilità ratione temporis è stata sollevata dal ricorrente ma non ritenuta decisiva per la revocazione

  • art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5

    Art. 395 n.4 consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti solo se tale errore è manifesto, inevitabilmente desumibile dagli atti e decisivo; art. 395 n.5 (altro giudicato) è inammissibile quando diretto contro una sentenza della Corte di Cassazione

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come possibile rimedio in caso di questioni di diritto dell'Unione Europea da sottoporre alla Corte di Giustizia; la Corte ha rilevato tuttavia che la questione prospettata non impediva l'inammissibilità del ricorso per revocazione

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. legge n. 176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte prima dell'udienza; il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso

  • art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1-quater) e art. 13 comma 1-bis

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di fatto manifesto e desumibile direttamente dagli atti; non può servire a rimettere in discussione valutazioni interpretative o probatorie compiute dalla Corte di cassazione
  • La revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando proposta avverso decisioni della Corte di cassazione
  • Quando si discute l'obbligo di versare contributi professionali, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che l'obbligo derivi dall'effettiva prestazione professionale resa in Italia, indipendentemente dall'iscrizione a una cassa estera, salvo questioni precise di diritto europeo o temporale
  • Le questioni di diritto dell'Unione che emergono in un processo nazionale possono, se rilevanti e decisive, essere sottoposte alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; però la mera prospettazione non garantisce l'accoglimento di rimedi straordinari come la revocazione
  • Chi propone rimedi straordinari (revocazione) deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'applicazione delle regole sul contributo unificato; le eccezioni procedurali spesso determinano l'inammissibilità prima che si entri nel merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.