Cassazione Civile, Sentenza n. 19329/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 5376/2019 che aveva cassato la sentenza d'appello favorevole al ricorrente su opposizione a cartella esattoriale per contributo integrativo ex art. 11 l. n. 576/1980. Il ricorrente deduceva errori di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (sosteneva che la sua difesa si fondava sulla cancellazione d'ufficio della sua iscrizione alla Cassa Forense con provvedimento del 31/01/1997 e che l'anno contestato era il 1995 e non il 2005, con conseguente inapplicabilità del Regolamento CE n. 883/2004) e invocava altresì l'art. 395 n. 5 c.p.c. (altro giudicato). Chiedeva anche, in ipotesi, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile la domanda fondata sull'art. 395 n. 5 c.p.c. avverso decisione della Corte di cassazione. Quanto agli errori di fatto invocati, la Corte ha stabilito che essi riguardavano valutazioni interpretative degli atti di causa o non avevano il carattere di evidenza assoluta richiesto dalla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e comunque non risultavano decisivi ai fini della pronuncia impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese (euro 3.000,00 + esborsi e oneri) e la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 11 legge n. 576/1980
Il contributo integrativo è dovuto per l'attività forense svolta in Italia; secondo la Corte di cassazione il dovere di versamento deriva dalla prestazione resa e non dall'iscrizione alla Cassa, e può essere fatto valere nei confronti del cliente
Regolamento (CE) n. 883/2004
Richiamato nella disputa quanto alla rilevanza temporale e all'applicabilità; la questione della sua applicabilità ratione temporis è stata sollevata dal ricorrente ma non ritenuta decisiva per la revocazione
Art. 395 n.4 consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti solo se tale errore è manifesto, inevitabilmente desumibile dagli atti e decisivo; art. 395 n.5 (altro giudicato) è inammissibile quando diretto contro una sentenza della Corte di Cassazione
art. 267 TFUE
Richiamato come possibile rimedio in caso di questioni di diritto dell'Unione Europea da sottoporre alla Corte di Giustizia; la Corte ha rilevato tuttavia che la questione prospettata non impediva l'inammissibilità del ricorso per revocazione
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. legge n. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte prima dell'udienza; il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso
art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1-quater) e art. 13 comma 1-bis
Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- La revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di fatto manifesto e desumibile direttamente dagli atti; non può servire a rimettere in discussione valutazioni interpretative o probatorie compiute dalla Corte di cassazione
- La revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando proposta avverso decisioni della Corte di cassazione
- Quando si discute l'obbligo di versare contributi professionali, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che l'obbligo derivi dall'effettiva prestazione professionale resa in Italia, indipendentemente dall'iscrizione a una cassa estera, salvo questioni precise di diritto europeo o temporale
- Le questioni di diritto dell'Unione che emergono in un processo nazionale possono, se rilevanti e decisive, essere sottoposte alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; però la mera prospettazione non garantisce l'accoglimento di rimedi straordinari come la revocazione
- Chi propone rimedi straordinari (revocazione) deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'applicazione delle regole sul contributo unificato; le eccezioni procedurali spesso determinano l'inammissibilità prima che si entri nel merito
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