Cassazione Penale, Ordinanza n. 14770/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello impugnata aveva confermato nei confronti dell'imputato l'applicazione della recidiva, valorizzando precedenti penali anche gravi e recenti e ritenendo che la nuova condotta fosse indice di persistente pericolosità e assenza di resipiscenza. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge in relazione alla recidiva, ma la censura, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e della valutazione di merito già compiuta dal giudice territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse, in concreto, una richiesta di rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondata, perché la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la recidiva va apprezzata in concreto, alla luce della natura e offensività dei reati precedenti, della loro prossimità temporale e della personalità del reo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva
violazione di legge rispetto alla recidiva
La recidiva non può essere affermata o esclusa in base a un mero riscontro formale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta della loro significatività rispetto alla personalità del reo e alla sua pericolosità.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso inammissibile presenti profili di colpa nella sua proposizione.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
La recidiva va verificata in concreto come indice di riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati, offensività, successione temporale e personalità dell'autore.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca
Conferma il criterio di valutazione concreta della recidiva oltre il dato formale dei precedenti penali.
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva
La recidiva richiede una verifica sostanziale della reiterazione dell'illecito come sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità.
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco
La sussistenza della recidiva va ancorata a elementi concreti idonei a mostrare la persistente attitudine a delinquere.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve effettuare una valutazione in concreto della reiterazione delittuosa, verificando se essa sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale dell'autore.
- La mera esistenza di precedenti penali non è sufficiente, da sola, a giustificare la recidiva: occorre considerare natura e gravità dei reati precedenti, loro offensività, prossimità temporale e altri elementi significativi della personalità del reo.
- In sede di legittimità è inammissibile una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge, ma sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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