Cassazione Penale, Sentenza n. 40709/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari dal 21/12/2018 all'11/1/2018) e aveva liquidato un indennizzo, condannando il Ministero al rimborso delle spese legali. Il Ministero deduceva, in particolare, violazione dell'art. 314 c.p.p. e erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l'Amministrazione non aveva contestato la sussistenza del diritto dell'istante ma solo il quantum; quindi non poteva essere considerata soccombente e condannata alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Ha osservato che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: se l'Amministrazione non contesta la fondatezza della domanda (o si limita a deduzioni sul "quantum"), non si configura soccombenza e non può essere condannata alle spese. Poiché nella vicenda l'Avvocatura dello Stato non aveva chiesto il rigetto della domanda ma aveva sollevato questioni sul criterio di liquidazione e sul quantum, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto relativo alle spese conformemente agli artt. 91 e 92 c.p.c. e alla giurisprudenza.
Norme richiamate
Richiamato dal Ministero nella doglianza relativa alla condanna al rimborso delle spese legali; la sentenza evidenzia che la disciplina del procedimento di riparazione e le sue conseguenze economiche devono essere valutate tenendo conto della natura non necessariamente contenziosa della costituzione in giudizio dell'Amministrazione
Stabilisce i criteri generali per la liquidazione delle spese di giudizio; la Cassazione conferma che le spese nel procedimento di riparazione vanno regolate secondo i criteri di cui a questo articolo (e all'art. 92), valutando la soccombenza effettiva delle parti
Disciplina la compensazione delle spese tra le parti; la Corte ricorda l'orientamento secondo cui la compensazione può avvenire solo in presenza di soccombenza reciproca o di particolari condizioni (novità assoluta, mutamento della giurisprudenza) e cita la giurisprudenza successiva alla riforma del 2014 nel valutare la possibilità di compensare le spese nel procedimento di riparazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina che limitava la possibilità per il giudice di compensare le spese; la Cassazione richiama tale decisione per affermare che il giudice può talvolta compensare le spese anche per "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, pronunce richiamate)
La Corte richiama precedenti di legittimità che hanno chiarito che il procedimento di riparazione è a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: se l'Amministrazione non contesta la fondatezza della domanda, non può essere considerata soccombente e non può essere condannata alle spese; al contrario, se si costituisce opponendo eccezioni e viene respinta, allora assume carattere contenzioso e può essere condannata alle spese
Massime di principio
- Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione le spese si regolano secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.; occorre verificare se la costituzione in giudizio dell'Amministrazione abbia assunto carattere contenzioso (ossia abbia effettivamente impugnato la fondatezza della domanda) per decidere sulla soccombenza
- Se l'Amministrazione non contesta la sussistenza del diritto all'indennizzo ma si limita a deduzioni sul criterio di liquidazione o sul quantum (es. "liquidare nei limiti di giustizia"), non si configura soccombenza e non dovrebbe essere condannata al rimborso delle spese processuali
- La condanna alle spese contro la P.A. è giustificata solo quando essa si oppone concretamente alla richiesta dell'istante e perde; in caso di contestazione del solo "quantum" la valutazione deve distinguere tra opposizione sul merito e mera eccezione sul calcolo
- Il giudice può compensare le spese solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento della giurisprudenza) o, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, anche per altre gravi ed eccezionali ragioni valutate caso per caso
- In pratica, in situazioni analoghe occorre documentare se e in quale misura l'Amministrazione abbia effettivamente contestato la domanda: se ha solo proposto osservazioni sul quantum, è possibile opporre ricorso per evitare la condanna alle spese; se ha contestato il diritto andrà valutata la soccombenza per l'attribuzione delle spese
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