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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21064/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che, a seguito dello scioglimento ex art. 72 l.f. di un contratto di factoring ancora in corso di esecuzione, aveva condannato la società factor alla restituzione di una somma al fallimento, oltre interessi legali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la tassazione dovesse essere in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lett. e), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla non contestazione, da parte del contribuente, della tassazione dell’enunciazione del titolo e degli interessi, con conseguente pretesa definitività di tali poste; (2) violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) ed e), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986 e dell’art. 72 l.f., per avere il giudice di merito assimilato allo scioglimento del contratto una vicenda che non rientra tra nullità, annullamento o risoluzione e che, per la sua funzione restitutoria, non consente l’applicazione dell’imposta fissa prevista dalla lett. e).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il giudice di appello avesse omesso di pronunciarsi sulla questione della parziale non contestazione della pretesa impositiva e, comunque, avesse deciso oltre i limiti del devolutum annullando integralmente l’atto anche su poste non contestate. Ha inoltre affermato che lo scioglimento del contratto ex art. 72 l.f. non è assimilabile alle vicende di nullità, annullamento o risoluzione contemplate dall’art. 8, lett. e), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986, sicché la fattispecie non può essere tassata in misura fissa sulla base di tale disposizione. In applicazione del principio per cui, verificata una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti, la Cassazione può decidere nel merito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice di merito deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente devolute; la mancata decisione su una questione ritualmente e specificamente proposta integra vizio di omessa pronuncia, mentre il giudice non può estendere il decisum a questioni non dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in caso di omessa pronuncia o extra-petizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale richiamate nel secondo motivo.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    I provvedimenti giurisdizionali recanti condanna al pagamento di somme o valori, in quanto comportano trasferimento di ricchezza, sono soggetti a imposta proporzionale.

  • art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La tassazione in misura fissa opera solo per gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto; si tratta di norma speciale di stretta interpretazione.

  • art. 72 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti ... il curatore ... dichiara di subentrare nel contratto ... ovvero di sciogliersi dal medesimo

    Lo scioglimento del contratto da parte del curatore produce effetto ex tunc e comporta il venir meno del vincolo contrattuale con ripristino della situazione anteriore, regolando le restituzioni secondo la disciplina dell’indebito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata per giustificare la decisione nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ove la questione sia solo di diritto e non richieda nuove indagini fattuali, può definire la causa nel merito evitando il rinvio.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile quando il giudice di merito non decide su una domanda o eccezione ritualmente devoluta e decisiva; non rileva, invece, rispetto a questioni non devolute o non adeguatamente dedotte in giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione la deduzione dell’omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione del contenuto dell’istanza, del suo inserimento negli atti processuali e della sua decisività, in ossequio al principio di autosufficienza e al ruolo della Cassazione come giudice del fatto processuale.
  • Il giudice di appello non può pronunciare oltre i limiti del devolutum: l’extra o ultra petizione ricorre quando la decisione attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto o introduce questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio.
  • In materia di imposta di registro, l’art. 8, lett. e), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986 va interpretato restrittivamente e si applica solo agli atti che caducano un atto per nullità, annullamento o risoluzione, con effetti meramente restitutori.
  • Lo scioglimento del contratto disposto dal curatore fallimentare ex art. 72 l.f. non è assimilabile a nullità, annullamento o risoluzione in senso tecnico; esso determina un effetto retroattivo e la regolazione delle restituzioni secondo l’indebito, ma non giustifica di per sé l’applicazione della tassazione fissa prevista per le vicende tipizzate dall’art. 8, lett. e).

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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