Sentenza del 22/05/2019 n. 13787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Congregazione aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2008, chiedendo l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello, riconoscendo i requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione. Roma Capitale ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione della norma: sosteneva che l'esenzione richiedesse, oltre alla natura non commerciale dell'ente, il requisito oggettivo e contestava che i ricavi fossero meramente simbolici o esigui. La CTR aveva rilevato che gli immobili erano destinati a ospitalità per parenti di malati e studenti in condizioni disagiate e che il volume d'affari medio mensile per ciascun immobile era di 499 euro, ritenuto idoneo soltanto a coprire i costi di gestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale: la contestazione investiva la valutazione di fatto compiuta dalla CTR, mentre il criterio giuridico applicato era corretto. L'esenzione ICI richiede che l'ente sia non commerciale e che l'immobile sia destinato a un'attività esente svolta concretamente senza modalità commerciali; può rilevare un corrispettivo simbolico o limitato alla copertura dei costi. La decisione favorevole alla Congregazione resta quindi ferma. Roma Capitale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre rimborso forfetario e accessori di legge, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel testo ratione temporis applicabile ha stabilito che l'esenzione si applica, sussistendo il requisito soggettivo e cioè la natura non commerciale dell'ente (che qui non è in discussione), alle attività indicate nella medesima lettera "che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
Per l'esenzione occorrono il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e quello oggettivo relativo all'attività svolta nell'immobile; quest'ultima non deve avere esclusivamente natura commerciale e va valutata in concreto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando ricorrono i relativi presupposti, la declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali non basta la natura non commerciale dell'ente: occorre verificare in concreto la destinazione dell'immobile e le modalità effettive di svolgimento dell'attività.
- Un corrispettivo non esclude automaticamente l'esenzione: può essere compatibile con un'attività non economica se è simbolico o serve soltanto a coprire i costi di gestione.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti contestando l'apprezzamento del giudice di merito; la censura deve individuare un errore giuridico, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e, in caso di inammissibilità, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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