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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37618/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello di Roma del 12/10/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Conigliaro per il reato di diffamazione così come ritenuto in primo grado (condanna per diffamazione continuata pluriaggravata). In primo grado Conigliaro era stato condannato (5 mesi e 5 giorni di reclusione militare) per messaggi offensivi inviati, tra aprile 2017 e gennaio 2018, in una chat Whatsapp denominata "gruppo fedeltà" a sette partecipanti contro altri militari (Galletta, Luna, Misuraca, Mosca, Favata). La Corte d'Appello ha ritenuto che mancasse la "richiesta di procedimento" per la fattispecie aggravata prevista dall'art. 227 comma 2 c.p. mil. pace, perché l'uso di una chat ristretta non integra il requisito del "mezzo di pubblicità". Il P.G. ha impugnato sostenendo che la potenzialità diffusiva del mezzo (WhatsApp) integra l'aggravante, richiamando precedenti su Facebook, invio multiplo di mail e fax.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha confermato che, pur riconoscendo il contenuto diffamatorio di alcuni messaggi, l'aggravante prevista dall'art. 227 comma 2 c.p. militare di pace non si applica a una chat Whatsapp chiusa e ristretta di sette partecipanti. La decisione distingue tra mezzi oggettivamente idonei a raggiungere una platea indeterminata (es. pagina Facebook o sito accessibile liberamente) e strumenti di messaggistica chiusa che, per la loro conformazione tecnica, mantengono una natura riservata e destinatari identificati e previamente accettati. Pertanto il requisito della "pubblicità" per l'aggravante non ricorre e il ricorso è infondato.

Norme richiamate

  • art. 227 codice penale militare di pace

    Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

    L'aggravante per "mezzo di pubblicità" richiede il ricorso a mezzi caratterizzati da particolare diffusività e capacità di raggiungere un numero cospicuo e indeterminato di persone; una chat WhatsApp ristretta non soddisfa tale requisito

  • art. 595 codice penale (diffamazione, richiamato per analogia)

    Analogamente all'art. 227, la distinzione tra comunicazione diretta a più persone e comunicazione mediante mezzo di pubblicità rileva per la configurazione dell'aggravante; la giurisprudenza richiede che la comunicazione raggiunga un numero apprezzabile o indeterminato di soggetti

  • Sez. V n. 7408 del 4.11.2010 (indicata)

    Cita che la comunicazione diffamatoria deve raggiungere almeno due persone (anche in momenti diversi) come elemento strutturale della fattispecie

  • Sez. I n. 55142 del 2014

    Precedente che ha ritenuto sussistente l'aggravante quando la diffamazione è avvenuta tramite post pubblicato su Facebook, per la potenziale ampia diffusività della piattaforma

  • Sez. V n. 13979 del 25.1.2021

    Conferma che post su social network aperti possono integrare il requisito del "mezzo di pubblicità" per la loro capacità di raggiungere un pubblico indeterminato

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aggravante "per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" è necessario che il mezzo abbia una naturale e obiettiva capacità diffusiva tale da raggiungere un numero cospicuo o indeterminato di persone; la semplice potenzialità di inoltro non è sufficiente
  • Le piattaforme pubbliche (pagini Facebook, siti ad accesso libero) sono più facilmente riconducibili al concetto di "mezzo di pubblicità"; le chat private o gruppi ristretti di messaggistica istantanea, per la loro conformazione tecnica e destinatari identificati, di norma non lo sono
  • Nel valutare la sussistenza dell'aggravante conta la natura tecnica e strutturale dello strumento di comunicazione, non solo il numero concreto degli iscritti alla chat
  • La responsabilità del mittente non si estende per il mero fatto che un destinatario possa poi inoltrare il messaggio; l'eventuale ulteriore diffusione è atto del destinatario e non può automaticamente qualificare il mezzo originario come pubblicitario
  • In ambito penale le aggravanti devono essere interpretate restrittivamente in ossequio al principio di legalità e tassatività; perciò in dubio si esclude l'aggravante
  • Se la procedibilità di una fattispecie aggravata richiede una "richiesta di procedimento" e questa manca, la pubblica accusa non può ottenere il processo per quella fattispecie; la qualificazione giuridica del mezzo può incidere sulla procedibilità

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