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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42383/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 5/7/2024 che, in accoglimento dell'appello della Procura, ha revocato il provvedimento di dissequestro temporaneo (60 giorni) di porzione della cava di proprietà della società Ticli Euroscavi S.r.l.. Denunciano violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e vizio di motivazione per presunta assenza o insufficienza della motivazione; lamentano inoltre omessa considerazione della memoria difensiva depositata il 5/7/2024 e censurano la mancata nomina di un consulente tecnico nonostante le contestazioni tecniche (sulle analisi e sulla delimitazione dell'area oggetto del presunto illecito). Sostengono altresì che l'area interessata è limitata rispetto all'estensione complessiva della cava e che, in caso di dissequestro, l'autorizzazione all'esercizio (AUA n.112/2017) sarebbe stata riattivata, eliminando ogni vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: i ricorrenti hanno agito in proprio come persone fisiche e non quali legali rappresentanti della società proprietaria della cava; l'imputato non titolare del bene è legittimato a impugnare il sequestro solo se provi un interesse concreto e attuale alla restituzione, interesse non adeguatamente dimostrato dai ricorrenti. Inoltre i ricorsi risultano carenti di specificità e in parte attengono a questioni di merito non devolvibili alla Corte (il giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sufficientemente motivata: il Tribunale aveva richiamato la sospensione dell'autorizzazione, le fotografie e le analisi ARPA che segnalavano presenza di rifiuti pericolosi mascherati da strato di calcarenite e il concreto pericolo di ripresa dell'attività illecita. Le doglianze dei ricorrenti (es.: analisi non su tutta l'area, mancata nomina di perito, immediata revoca dell'AUA in caso di dissequestro) ricadono nel sindacato di merito non consentito. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'adozione del provvedimento appellato davanti al Tribunale in materia di sequestro; richiamata in riferimento al procedimento con cui il Tribunale ha deciso sull'istanza di dissequestro

  • art. 321 cod. proc. pen.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte evidenzia che il vizio di motivazione devolvibile in Cassazione deve essere radicale (assenza o carenza tale da rendere incomprensibile l'itinerario logico), altrimenti la censura confluisce in un sindacato di merito non consentito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    invocato in relazione al diritto di difesa e alla necessità di valutare le note depositate; la Corte ha ritenuto che la menzione della memoria nell'ordinanza e la motivata disattesa non costituiscono omissione valutabile in Cassazione senza adeguata specificazione dei profili affrontati e ignorati

  • art. 111 Costituzione

    richiamata in connessione con il diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il rispetto di tali principi non fosse tali da rendere ammissibile il ricorso quando manca la specificità del motivo che dimostri l'effettivo pregiudizio derivante dall'omessa valutazione

Massime di principio

  • Può impugnare il provvedimento di sequestro preventivo o il relativo dissequestro chi dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; l'imputato non proprietario deve provare tale interesse o agire come legale rappresentante del titolare del bene
  • In Cassazione contro misure cautelari reali il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali: censure meramente di merito o che implichino riesame degli accertamenti non sono ammesse
  • La doglianza di carenza motivazionale richiede specificazione: bisogna indicare quali passaggi logici manchino e perché la motivazione è illogica o contraddittoria; mere contestazioni della valutazione probatoria sono inammissibili
  • Se si contesta la valutazione di elementi tecnici o la necessità di accertamenti, occorre richiedere tempestivamente nei gradi di merito la nomina del consulente tecnico e motivare con precisione la rilevanza e l'insufficienza delle prove tecniche allegate
  • Le memorie depositate all'udienza o documenti tardivi devono essere collegati a profili concreti di omessa valutazione: è necessario indicare quali elementi nuovi impattino l'iter argomentativo e la decisione, altrimenti la censura sarà ritenuta generica e inammissibile
  • La parte che propone ricorso rischia la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, il pagamento di somme a titolo di ammenda; valutare quindi preliminarmente legittimazione e specificità delle censure prima di ricorrere

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