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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31907/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2007, notificato dall'amministrazione finanziaria a due società del gruppo Stanleybet, tra cui la società resistente. I giudici tributari di merito avevano annullato l'atto, ritenendo che, per il periodo anteriore al 2011, mancasse il presupposto giuridico per pretendere l'imposta nei confronti del bookmaker estero, sulla base di una lettura della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la soggettività passiva del bookmaker privo di concessione per gli anni precedenti al 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 ha inciso solo sulla posizione della ricevitoria/CTD per il periodo precedente alla disposizione interpretativa del 2010, ma non ha escluso la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione, che già prima era ricompreso tra i soggetti passivi dell'imposta unica in quanto gestore delle scommesse. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    "coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"

    individua i soggetti passivi dell'imposta unica in chi gestisce l'attività di scommesse; la Corte ribadisce che la norma, anche prima della disposizione interpretativa del 2010, si applicava pure ai soggetti operanti fuori dal sistema concessorio, inclusi i bookmaker esteri privi di concessione.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220/2010

    disposizione interpretativa che ha inciso sulla disciplina della soggettività passiva, ma la sua illegittimità costituzionale ha riguardato solo la parte relativa alla ricevitoria per il periodo anteriore, non la posizione del bookmaker estero.

  • sentenza Corte cost. n. 27/2018

    ha chiarito che il bookmaker e la ricevitoria partecipano, su piani diversi, all'attività soggetta a imposta; la declaratoria di illegittimità della norma interpretativa non ha eliminato la responsabilità fiscale del bookmaker privo di concessione.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione era già stata compiutamente affrontata dalla Corte di giustizia, senza necessità di un nuovo rinvio.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al deposito di memoria e alle richieste di trattazione in pubblica udienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, l. n. 401/1989

    citato solo per distinguere la questione penale dell'esercizio abusivo di gioco/scommessa dalla soggettività passiva dell'imposta unica, tema che resta autonomo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo è individuato in chi gestisce l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse, anche se opera fuori dal sistema concessorio.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma interpretativa non comporta automaticamente la caduta della pretesa fiscale verso tutti i soggetti coinvolti: occorre distinguere tra i diversi ruoli funzionali svolti nella stessa filiera economica.
  • La posizione della ricevitoria/centro di trasmissione dati e quella del bookmaker vanno valutate separatamente, poiché partecipano su piani diversi all'attività imponibile.
  • La mancanza di concessione non esclude di per sé la soggettività passiva dell'imposta quando la disciplina normativa, già nel testo originario, ricomprenda anche chi gestisce l'attività "anche in concessione".
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo chiaro e completo dalla giurisprudenza eurounitaria, senza profili di reale novità interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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