Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03518/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel provvedimento della Corte di cassazione n. 30742 del 2022 era stata omessa nel dispositivo la liquidazione delle spese relative alla fase cautelare ex art. 373 c.p.c., nonostante tali spese fossero state richieste con memoria notificata prima dell'adunanza e risultassero documentate in atti. La parte interessata ha quindi presentato istanza di correzione di errore materiale. La controparte ha eccepito il difetto di notifica dell'istanza, ma il Collegio ha ritenuto instaurato il contraddittorio e ha esaminato il merito della richiesta. La decisione richiama il principio secondo cui l'omessa liquidazione di spese già domandate e documentate, in presenza di contraddittorio sul punto, integra errore materiale emendabile; inoltre precisa che, ai fini della liquidazione, la fase istruttoria non può dirsi esclusa solo perché limitata alla produzione di prove documentali precostituite.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha ordinato l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 30742/2022, aggiungendo la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio ex art. 373 c.p.c., liquidate in euro 6.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ha dunque ritenuto che l'omissione fosse correggibile e non un vizio da impugnare autonomamente. La controparte istante è risultata vittoriosa sulla correzione.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    individua il giudizio cautelare di sospensione della esecutorietà; le spese di tale fase, se richieste e documentate, devono essere liquidate nel provvedimento che la definisce.

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio di soccombenza, applicabile per la condanna alle spese quando non vi sia compensazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • L'omessa liquidazione delle spese processuali, quando le spese siano state domandate e risultino documentate in atti e sul punto si sia instaurato il contraddittorio, può integrare un errore materiale correggibile dal giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Non è ostativa alla liquidazione delle spese la circostanza che la fase istruttoria si sia svolta soltanto mediante acquisizione di prove documentali precostituite.
  • Se nel corpo motivazionale del provvedimento è affermata la soccombenza di una parte e non emerge alcuna compensazione, il dispositivo deve essere coerente con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; l'omissione della statuizione sulle spese, in tale contesto, è emendabile come errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.