Cassazione Penale, Sentenza n. 24484/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Baricevic ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste denunciando violazione di legge per avere il giudice d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il reato era stato consumato il 12/10/2012 e, considerato il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi previsto per il delitto di cui all'art. 642 c.p., risultava estinto prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato si era estinto per prescrizione prima della decisione di appello. Sono invece rimaste confermate le statuizioni civili: il giudice d'appello aveva comunque valutato la responsabilità limitata agli effetti civili e legittimamente condannato l'imputato al risarcimento del danno, motivazione che il ricorso non ha efficacemente contestato.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
La procedura è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma citata; si tratta di una disposizione procedurale che ha regolato il modo di svolgimento del contraddittorio nel procedimento.
La norma definisce il delitto in questione e, come richiamato dalla sentenza, il termine massimo di prescrizione applicabile (7 anni e 6 mesi). La Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di appello, il termine fosse decorso e non risultassero cause di sospensione, con conseguente estinzione del reato ai soli effetti penali.
Massime di principio
- Se il reato è consumato in una data tale che, alla data della decisione impugnata, è decorso il termine massimo di prescrizione (e non risultano cause di sospensione o interruzione), il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e la sentenza penale può essere annullata senza rinvio.
- L'estinzione del reato per prescrizione determina la cessazione degli effetti penali ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili: il giudice può comunque riconfermare la responsabilità e il risarcimento in sede civile se le motivazioni sul punto sono adeguate.
- In sede di cassazione è efficace dedurre la violazione di legge quando il giudice d'appello omette di pronunciare sulla estinzione per prescrizione nonostante dalla data di consumazione e dal calcolo del termine emerga chiaramente la estinzione.
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale verificare start e eventuali cause di sospensione/interruzione; differenze temporali tra consumazione del reato e pronuncia d'appello possono cambiare l'esito penale anche se la responsabilità civile rimane contestata.
- Quando l'annullamento riguarda solo gli effetti penali ed i fatti materiali non sono più oggetto di valutazione, la Corte può annullare senza rinvio se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto per le statuizioni civili.
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