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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08851/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un promissario acquirente aveva stipulato un preliminare di vendita relativo a un immobile in costruzione e aveva versato acconti sul prezzo. A garanzia della restituzione delle somme versate era stata rilasciata una polizza assicurativa ex d.lgs. 122/2005, operativa in caso di inadempimento del costruttore e di sopravvenuta situazione di crisi. Il promissario acquirente aveva poi comunicato al costruttore la risoluzione del contratto per inadempimento; successivamente il costruttore era fallito. Ritenendo integrati i presupposti della garanzia, il promissario acquirente aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'assicurazione per la somma garantita. La compagnia aveva proposto opposizione sostenendo che, essendosi il contratto già risolto prima dell'insorgere della situazione di crisi, la garanzia non fosse più operante. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame della compagnia, revocando il decreto e condannando il promissario acquirente alla restituzione di quanto ricevuto. In cassazione il promissario acquirente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 7, d.lgs. 122/2005 e 12 preleggi, sostenendo che non fosse necessario che il contratto preliminare fosse ancora in vita al momento della manifestazione della crisi, e contestando l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale sulla base di Cass. 21792/2019 e Cass. 1571/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i precedenti di legittimità richiamati, specifici in materia. Poiché il ricorrente non aveva offerto argomenti idonei a indurre un mutamento di orientamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti per la divergenza degli esiti nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    la doglianza di legittimità è stata formulata come censura di violazione di legge nella ricostruzione della disciplina della garanzia fideiussoria.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata e il ricorrente non ha fornito argomenti per mutare orientamento.

  • art. 3, commi 1, 2, 3 e 7, d.lgs. 122/2005

    disposizione interpretata nel senso che la garanzia assicurativa per gli acconti versati è condizionata ai presupposti previsti dalla legge, secondo la lettura già offerta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina della garanzia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per escludere che l'atto depositato dalla controricorrente potesse essere qualificato come memoria per difetto dei requisiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di garanzia assicurativa prevista dal d.lgs. 122/2005 per la restituzione degli acconti versati dal promissario acquirente, la verifica dei presupposti di operatività deve essere compiuta secondo la disciplina legale e l'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata si uniforma a precedenti di legittimità specifici e non vengono offerti argomenti seri per rimeditare l'orientamento, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La censura di violazione di legge non è sufficiente se mira solo a contrapporre una lettura alternativa della norma senza confrontarsi in modo persuasivo con il diritto vivente richiamato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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