Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato l'imposta di registro dovuta per un atto di compravendita, rideterminando il valore del fondo ceduto. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole sia in primo grado sia in appello sul merito dell'imposizione; la CTR, tuttavia, aveva compensato le spese "anche del presente grado" richiamando in modo generico la natura della controversia. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c., sostenendo che, a fronte di un esito totalmente favorevole, la compensazione delle spese era illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di appello. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non può essere giustificata con formule generiche come il mero richiamo alla natura della controversia. Ha inoltre precisato che la statuizione sulle spese di primo grado non era stata devoluta con appello incidentale e quindi era coperta da giudicato interno; pertanto l'errore della CTR riguardava solo le spese del secondo grado. La sentenza è stata cassata nei limiti della sola compensazione delle spese di appello e la causa è stata rinviata a diversa sezione della CTR della Campania anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede, nel regime applicabile, la sussistenza delle ipotesi previste dalla legge o di ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate; non è sufficiente un riferimento generico alla natura della controversia.
Invocato nel motivo di ricorso come norma sulla distrazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
Indicata per individuare il momento di entrata in vigore della modifica dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
Richiamato per la formulazione dell'art. 92 c.p.c. che consente la compensazione nei casi tipizzati dalla norma.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. alle analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre ai casi espressamente previsti.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce un'eccezione al principio di soccombenza e, nei regimi applicabili dopo le riforme dell'art. 92 c.p.c., può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di ragioni gravi, eccezionali e specificamente indicate in motivazione.
- Un generico richiamo alla natura della controversia non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese: il giudice deve indicare circostanze concrete della lite che rendano controllabile la deroga al principio di soccombenza.
- Quando la statuizione sulle spese di un grado non è impugnata con le forme dovute, su di essa si forma giudicato interno; una successiva riforma può riguardare solo il capo effettivamente devoluto al giudice dell'impugnazione.
- Se la compensazione delle spese è disposta illegittimamente solo per uno dei gradi di giudizio, la cassazione può essere limitata a quel capo, con rinvio per la sola nuova regolazione delle spese interessate.
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