Cassazione Penale, Ordinanza n. 13609/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. L'unico motivo deduceva violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente reiterativa di questioni già devolute in appello e già disattese con motivazione corretta; inoltre l'assunto difensivo era manifestamente infondato, perché si fondava su vizi non emergenti dalla sentenza impugnata. In particolare, la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità per l'abitualità della condotta e per la non scarsa rilevanza del fatto in termini di disvalore sociale.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti abituale e il fatto presenti un disvalore sociale non scarso; la relativa censura è inammissibile se meramente ripetitiva di doglianze già disattese in appello o se si fonda su vizi non desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo questioni già dedotte e motivatamente disattese in appello, salvo specifica critica ai passaggi della decisione impugnata.
- La censura di violazione di legge è manifestamente infondata quando presuppone vizi non presenti nella sentenza impugnata e pretende una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa se il giudice di merito valorizza l'abitualità della condotta e la non esiguità del disvalore sociale del fatto, con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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