Cassazione Penale, Ordinanza n. 27051/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dal testo emerge che il ricorso introduceva una questione nuova, non dedotta nei motivi di appello originari: dopo un precedente annullamento con rinvio, veniva denunciato un vizio di motivazione della sentenza emessa nel giudizio di rinvio in relazione a una censura che non era contenuta nell'originario atto di appello e che non era stata investita dal precedente annullamento, limitato alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, l'imputato chiedeva la continuazione con condanne emesse da altro Stato membro dell'Unione europea, questione ritenuta manifestamente infondata perché non consentita in tale ipotesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che fosse inammissibile il ricorso per cassazione che introducesse una questione nuova, non dedotta nei motivi originari e non coperta dall'annullamento con rinvio. Ha inoltre rilevato che la richiesta di riconoscimento della continuazione era manifestamente infondata, non potendo operare rispetto a condanne pronunciate da un altro Stato membro dell'Unione europea. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto ai motivi originari di appello, quando non rientrino nell'oggetto del precedente annullamento con rinvio.
- Dopo un annullamento con rinvio, il successivo ricorso per cassazione non può investire un vizio di motivazione relativo a una censura che non era stata devoluta con l'atto di appello originario e che non era stata toccata dalla precedente pronuncia rescindente.
- La richiesta di applicazione della continuazione è manifestamente infondata quando sia riferita a condanne emesse da un altro Stato membro dell'Unione europea, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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