Cassazione Penale, Ordinanza n. 09877/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25 marzo 2025. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano due: il primo denunciava asseriti difetti, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; il secondo contestava la determinazione del trattamento circostanziale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione ritenuta esistente, lineare, coerente e adeguatamente argomentata, sia sul primo motivo sia sul trattamento sanzionatorio/circostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata era effettivamente presente ed esauriente; ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione il secondo motivo, perché la valutazione sul trattamento circostanziale era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera contestazione della motivazione di merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, lineare, coerente ed esauriente.
- La deduzione di vizi di motivazione è inammissibile se mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive già esaminate dal giudice di merito.
- Le doglianze relative al trattamento circostanziale non sono scrutinabili in cassazione quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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