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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09877/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25 marzo 2025. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano due: il primo denunciava asseriti difetti, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; il secondo contestava la determinazione del trattamento circostanziale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non fossero consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione ritenuta esistente, lineare, coerente e adeguatamente argomentata, sia sul primo motivo sia sul trattamento sanzionatorio/circostanziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata era effettivamente presente ed esauriente; ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione il secondo motivo, perché la valutazione sul trattamento circostanziale era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera contestazione della motivazione di merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, lineare, coerente ed esauriente.
  • La deduzione di vizi di motivazione è inammissibile se mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive già esaminate dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative al trattamento circostanziale non sono scrutinabili in cassazione quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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