Cassazione Penale, Ordinanza n. 20047/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/04/2025. La doglianza, per come emerge dal testo, era costruita come censura di difformità tra l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e la sentenza pronunciata, con prospettazione di una asserita reformatio in peius. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale tema era solo apparentemente dedotto: dalla documentazione trasmessa risultava invece che la decisione impugnata era coerente con l'accordo, avendo applicato la pena minima di un anno di reclusione, sulla base della concordata equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, e avendo anzi ridotto la pena rispetto al primo grado. Ne ha quindi tratto la conclusione che il motivo fosse smentito dagli atti e non idoneo a fondare l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto infondata, perché smentita dalla documentazione agli atti, la dedotta difformità tra accordo ex art. 599-bis c.p.p. e sentenza, nonché la prospettata reformatio in peius, poiché la Corte di appello aveva applicato la pena minima di un anno di reclusione e aveva ridotto la sanzione rispetto al primo grado. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. in materia di spese e sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base del procedimento di decisione conforme all'accordo tra le parti; la Corte osserva che la pretesa difformità tra accordo e sentenza è smentita dagli atti, sicché la doglianza non è idonea a legittimare l'impugnazione.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con applicazione delle pronunce conseguenti.
Massime di principio
- Nel giudizio definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la censura di difformità tra accordo e sentenza è inammissibile quando la documentazione di causa dimostri la piena coerenza della decisione con l'intesa intervenuta tra le parti.
- La doglianza di reformatio in peius non può essere accolta se la sentenza di appello abbia in concreto ridotto la pena rispetto al primo grado o comunque applicato la sanzione concordata/minima risultante dall'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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