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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Irragionevolezza dei redditi dichiarati da una società e dai soci, confrontati con la capacità di spesa dei soci stessi senza che sia stata fornita adeguata giustificazione - Accertamento analitico-induttivo - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa. È stato riconosciuto che, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione può discostarsi dai dati contabili quando emergano elementi gravi di irragionevolezza economica, non spiegati dal contribuente. La contestazione della società e dei soci è quindi risultata infondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione ha contestato la coerenza e attendibilità dei redditi dichiarati dalla società e dai soci, rilevando una capacità di spesa dei soci incompatibile con tali redditi. La sproporzione, protrattasi per più anni e non adeguatamente giustificata, è stata considerata indice di gestione antieconomica e di inattendibilità complessiva delle scritture contabili, anche se formalmente regolari.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa

    La norma consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando dati, dichiarazioni e comportamento economico risultino gravemente incongruenti e non adeguatamente giustificati.

  • Cassazione civile, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1409

    È legittimo l’accertamento analitico-induttivo ove le dichiarazioni fiscali evidenzino un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, non spiegato in alcun modo.

    Una gestione manifestamente antieconomica costituisce un elemento indiziario idoneo a mettere in discussione l’attendibilità della contabilità e dei redditi dichiarati.

Massime di principio

  • La regolare tenuta formale della contabilità non impedisce l’accertamento induttivo se i risultati economici appaiono manifestamente irragionevoli.
  • Una significativa e persistente sproporzione tra redditi dichiarati e capacità di spesa dei soci può costituire un elemento presuntivo contro la società e i soci.
  • Quando l’Amministrazione evidenzia una gestione antieconomica, il contribuente deve fornire spiegazioni concrete, documentate e coerenti; la mera contestazione dell’accertamento può non essere sufficiente.
  • La reiterazione della discrepanza nel corso di più anni rafforza la presunzione di inattendibilità complessiva delle scritture contabili.
  • La capacità di spesa dei soci può essere valutata come elemento indiziario per verificare la plausibilità dei redditi dichiarati dalla società, purché la valutazione sia motivata e basata su circostanze concrete.

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