Cassazione Penale, Ordinanza n. 11327/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, ribaltando l'assoluzione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione di merito valorizzava una condotta oppositiva consistente nel rifiuto di fornire le generalità, nello strattonare uno dei militari intervenuti e nel colpire l'auto di servizio durante il trasporto in caserma finalizzato all'identificazione. In cassazione la difesa ha prospettato motivi ritenuti dalla Corte non consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, contestando in sostanza il ribaltamento dell'assoluzione e la valutazione del materiale probatorio senza rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado non richiedesse rinnovazione dell'istruttoria, poiché la decisione d'appello era fondata sul medesimo compendio probatorio già esaminato, ma diversamente e correttamente apprezzato quanto alla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera riproposizione di censure di merito o che risultano manifestamente infondati.
- Il ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria non richiede necessariamente la rinnovazione dell'istruttoria quando la diversa decisione sia fondata sul medesimo materiale probatorio già acquisito e si limiti a un diverso, non illogico, apprezzamento delle risultanze.
- Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta oppositiva diretta a ostacolare l'attività d'ufficio, anche se attuata mediante il rifiuto di fornire le generalità, lo strattonamento degli operanti o l'aggressione ai mezzi di servizio nel contesto dell'identificazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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