Ordinanza n. 13006/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: precedente sentenza del TAR di cui si chiede l’esecuzione mediante Commissario ad acta
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza la ricorrente ha rappresentato che la somma riconosciuta dalla sentenza non risultava ancora accreditata e ha depositato, per il tramite degli atti processuali, la dichiarazione del Commissario ad acta di rinuncia all’incarico. Il Tribunale ha ritenuto tale dichiarazione generica e inconferente, poiché non indicava le ragioni concrete per cui l’incarico non sarebbe stato eseguibile. Il Commissario era stato previamente convocato per fornire chiarimenti, ma non è comparso all’udienza. La questione riguardava quindi la sostituzione del Commissario ad acta e l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’effettiva esecuzione della sentenza.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto non giustificata la rinuncia all’incarico, osservando che il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice, dispone dei poteri necessari per dare esecuzione al giudicato e non è vincolato alle competenze funzionali proprie della posizione amministrativa rivestita. Può pertanto sostituirsi anche ad altri organi dell’amministrazione, inclusi uffici regionali e provinciali, istituzioni scolastiche e Ragioneria territoriale dello Stato, impartendo loro gli ordini necessari. Considerata l’ineffettività che può derivare dalla frammentazione delle competenze amministrative, il TAR ha sollevato dall’incarico il precedente Commissario, ferme le eventuali responsabilità per il periodo pregresso, e ha nominato quale nuovo Commissario il dirigente preposto alla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega e attribuzione di tutti i poteri propri dell’ausiliario del giudice. Il nuovo Commissario è stato incaricato di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a cura e onere della ricorrente. Il superamento del termine non determina l’estinzione del potere commissariale, ma può incidere sulla responsabilità per ulteriori danni erariali e privati.
Norme richiamate
Il Tribunale richiama la necessità di assicurare l’effettività e la tempestività della tutela giurisdizionale, anche mediante una scelta del Commissario idonea a superare la frammentazione delle competenze amministrative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta opera quale longa manus del giudice e dispone di tutti i poteri necessari all’esecuzione del giudicato, senza essere vincolato alle competenze funzionali proprie dell’ufficio amministrativo di appartenenza.
- Il Commissario ad acta può sostituirsi agli organi e agli uffici dell’amministrazione inadempiente, compresi uffici periferici, istituzioni scolastiche e altri apparati amministrativi, impartendo loro gli ordini necessari per dare concreta esecuzione alla decisione giudiziale.
- Una dichiarazione di rinuncia all’incarico del Commissario ad acta non è idonea a giustificare la cessazione dell’incarico quando sia generica e non indichi le ragioni concrete che renderebbero ineseguibile l’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può sostituire il Commissario ad acta e nominare un nuovo ausiliario individuato anche in ragione delle funzioni amministrative esercitate, attribuendogli i poteri necessari a garantire l’effettività e la tempestività dell’esecuzione del giudicato.
- Il termine assegnato al Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza non esaurisce, con la sua scadenza, il potere commissariale; il ritardo può tuttavia rilevare ai fini della responsabilità per eventuali ulteriori danni erariali o privati.
Come è indicizzato
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