Sentenza del 06/05/2015 n. 9089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi per acquisti di merce da A. s.p.a., ritenuti fittizi, e riqualificato l’attività di L. s.r.l. come intermediazione soggetta a IVA anziché commercio di rottami metallici. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo effettivi gli acquisti anche sulla base dell’esito del procedimento penale relativo ad A. s.p.a., dell’utilizzo da parte di L. della struttura di A. e della limitata attività svolta nel 2003. In cassazione l’Agenzia ha proposto sei motivi: 1) insufficiente motivazione sulla portata delle indagini penali e sugli indizi di fittizietà; 2) insufficiente motivazione rispetto agli acquisti per Euro 1.138.524,00 e alla valutazione di «poche operazioni»; 3) mancata spiegazione della differenza tra gli acquisti fatturati da A. per Euro 1.138.524,00 e i debiti verso fornitori di Euro 660.655,00 indicati nella nota integrativa; 4) contraddittorietà nell’uso del termine «crediti» per importi che avrebbero dovuto risultare come debiti; 5) insufficiente valutazione dell’assoggettamento a IVA delle operazioni successive al 2 ottobre 2003 e degli indizi relativi alla struttura aziendale; 6) omessa pronuncia sulla censura riguardante la documentazione rinvenuta presso la sede di A. e utilizzata nell’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo: la CTR non aveva spiegato come il debito verso fornitori di Euro 660.655,00 potesse giustificare la mancata prova dei pagamenti, lasciando irrisolta la differenza rispetto agli acquisti da A. pari a Euro 1.138.524,00. Il quarto motivo è stato assorbito. Il primo motivo è stato rigettato nei limiti indicati in motivazione: in parte era inammissibile per difetto di autosufficienza e, per il resto, la motivazione della CTR risultava comprensibile e considerava gli elementi contestati. Il quinto motivo è stato rigettato, poiché la CTR aveva valutato sia la struttura aziendale sia l’utilizzo di quella di A. Gli altri motivi, secondo la statuizione finale, sono stati dichiarati inammissibili; in particolare il secondo e il sesto per difetto di autosufficienza. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la fondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia tenendo conto del vizio rilevato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La norma è stata invocata per denunciare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione su fatti controversi e decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il vizio limitatamente alla mancata spiegazione dell’incongruenza tra gli importi degli acquisti e dei debiti contabilizzati.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha indicato se, ed in quale parte dell'atto di appello, abbia mosso la censura della non evidente riferibilità delle indagini sia all'anno 2003 che a tutte le imprese con cui A. aveva avuto rapporti commerciali.
Chi ricorre per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercarne autonomamente il contenuto.
La norma, relativa alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, era invocata per un’omessa pronuncia della CTR. La censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non chiariva adeguatamente se e dove, nell’atto di appello, fosse stata contestata la circostanza del rinvenimento della documentazione presso A.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato indicato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.
Massime di principio
- In una controversia su operazioni ritenute inesistenti, la valutazione deve considerare il quadro complessivo degli indizi e le spiegazioni offerte dal contribuente; l’assenza di una struttura aziendale propria non è necessariamente decisiva se risulta che l’impresa utilizzava concretamente strutture e risorse di un altro operatore.
- Una motivazione che richiama dati contabili deve spiegare in modo coerente il raccordo tra gli importi rilevanti. Se acquisti fatturati e debiti registrati presentano una differenza significativa, non basta affermare genericamente che i pagamenti sarebbero stati rinviati all’anno successivo.
- Il giudice di merito può attribuire rilievo all’esito di indagini penali, ma la loro portata e il collegamento con i rapporti commerciali oggetto dell’accertamento devono essere valutati nel contesto delle altre prove e degli elementi presuntivi.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che dipendono dal contenuto degli atti dei precedenti gradi devono indicare puntualmente dove e come la questione era stata sollevata: la mancata specificazione può comportare l’inammissibilità.
- La cassazione con rinvio per un vizio motivazionale non equivale a un accertamento definitivo della fondatezza della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione e motivare sul punto rimasto irrisolto.
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