Cassazione Penale, Ordinanza n. 32731/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per un fatto di furto con strappo, deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale. In particolare ha contestato: a) la mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo che non vi fosse stato pieno impossessamento della refurtiva; b) la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; c) l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, assertivi e non specificamente confrontati con la motivazione d'appello, osservando che il ricorrente si limitava a riproporre censure già disattese dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della sentenza d'appello: il fatto non era riqualificabile come tentativo perché l'imputato aveva già conseguito il possesso di parte dei beni sottratti; l'attenuante del danno di speciale tenuità non era concedibile perché la res sottratta aveva valore non irrisorio e, soprattutto, la sottrazione aveva provocato alla persona offesa una caduta e un rilevante turbamento, con accesso al pronto soccorso; la recidiva era motivatamente ritenuta alla luce dei numerosi precedenti penali, della loro natura e della maggiore capacità a delinquere desunta dalla nuova condotta. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il tentativo è escluso quando l'agente si è già impossessato di parte della refurtiva; non basta che non abbia completato l'apprensione di tutti i beni presenti nello stesso contesto.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, non solo del valore intrinseco della cosa sottratta; rilevano anche le conseguenze ulteriori patite dalla persona offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Il fatto è stato sostanzialmente qualificato come furto con strappo, ritenuto consumato e non tentato.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è legittimamente applicabile se il giudice motiva in concreto sulla maggiore capacità a delinquere desunta dai precedenti e dalla nuova condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, meramente assertivi o si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini della distinzione tra consumazione e tentativo nei reati di sottrazione patrimoniale, l'impossessamento anche solo parziale di beni integra il reato consumato se l'agente ha già conseguito il dominio di fatto sulla res; non è configurabile il tentativo solo perché altri beni non siano stati sottratti o non siano più rinvenuti.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata considerando il pregiudizio globalmente arrecato dal fatto, comprensivo non solo del valore economico della cosa sottratta ma anche delle ulteriori conseguenze dannose o traumatiche per la persona offesa.
- Nella valutazione della recidiva il giudice deve compiere un apprezzamento concreto della maggiore capacità a delinquere desumibile dai precedenti e dalla nuova condotta, e l'aumento di pena è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e specifica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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