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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30011/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 dicembre 2024, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso era diretto a censurare esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze non erano consentite in sede di legittimità, poiché investivano un apprezzamento di merito. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, anche considerando le valutazioni già svolte in primo grado e l'esame delle deduzioni difensive, sicché il relativo giudizio non era sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio riservata al giudice di merito.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non lo è quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non contraddittorio delle ragioni della scelta sanzionatoria.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e motivato adeguatamente sulla quantificazione del trattamento punitivo, il relativo apprezzamento non è sindacabile in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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