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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23325/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di traffico e associazione di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). I motivi principali: 1) nullità e inutilizzabilità delle risultanze derivanti dall'estrazione della copia forense del cellulare sequestrato ad Argenziano (contestando la notifica degli avvisi ex art. 360 c.p.p. e la qualificazione dell'accertamento come irripetibile); 2) violazione della disciplina sul sequestro della corrispondenza e dei dati memorizzati nei telefoni (art. 254 c.p.p.), con mancanza di decreto motivato che giustificasse l'acquisizione integrale dei dati e violazione dei principi di proporzionalità e segretezza della corrispondenza alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria; 3) carenza di autonoma e sufficientemente motivata valutazione da parte del GIP e del riesame riguardo agli indizi specifici, con eccessivo affidamento su materiali (in particolare i dati estratti dal telefono e alcune videoriprese) ritenuti dalla difesa non utilizzabili; 4) doglianze specifiche sulla riferibilità e attendibilità di riconoscimenti vocali e sulla consistenza degli indizi derivanti da riprese video e dalle immagini delle telecamere. Sono state inoltre proposte questioni di legittimità costituzionale (art. 254) e richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in tema di trattamento di dati personali e poteri di autorizzazione del PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di omessa autonoma valutazione dichiarandola inammissibile per genericità. Ha però ritenuto fondato il profilo relativo all'acquisizione integrale del contenuto del cellulare in assenza di un decreto motivato che giustificasse il sacrificio della segretezza della corrispondenza. La Corte ha ricordato l'orientamento consolidato (anche alla luce della sentenza Corte Cost. n.170/2023 e delle successive pronunce di legittimità) secondo cui l'acquisizione della corrispondenza memorizzata in un telefono richiede garanzie specifiche e una motivazione rigorosa (criteri di selezione, perimetrazione temporale, proporzionalità). Conclude che il decreto di convalida/sequestro risultava privo della motivazione necessaria e che la nullità si estende, ex art. 185 c.p.p., all'acquisizione della copia forense; perciò l'ordinanza del riesame va annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuova valutazione, tenendo conto dell'inutilizzabilità degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto del cellulare e per riesaminare complessivamente la sussistenza della causa cautelare per ciascun indagato e capo di imputazione. La Corte ha inoltre motivato il rigetto della richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sul tema delle videoriprese, ritenendo la questione non rilevante nella forma proposta, avendo le riprese riguardato luoghi pubblici e non risultando dimostrato un trattamento eccedente o non proporzionato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 74; art. 103

    Norme che definiscono i reati contestati (detenzione, importazione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La gravità del quadro indiziario va valutata alla luce di tali fattispecie.

  • Codice di procedura penale

    art. 254; art. 253; art. 355; art. 353; art. 360; art. 185; art. 178; art. 180; art. 292, comma 2, lett. c); art. 275, comma 3; art. 354; art. 189

    Art. 254: sequestro della corrispondenza e della corrispondenza informatica richiede provvedimento motivato; art. 360: avvisi per atti irripetibili; art. 185: nullità derivata; art. 292: obbligo di autonoma e motivata valutazione delle esigenze cautelari; art. 189: prova atipica (videoriprese). La Corte ha sottolineato che l'acquisizione integrale dei dati di un telefono richiede motivazione rigorosa e criteri di selezione per rispettare il principio di proporzionalità e le garanzie costituzionali.

  • Costituzione

    Protezione della libertà e segretezza della corrispondenza estesa, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche alla messaggistica digitale; ogni compressione richiede atto motivato dell'autorità giudiziaria.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    art. 7; art. 8; art. 52, par. 1

    Tutela della vita privata e protezione dei dati personali, limitazioni possibili solo per legge e nei limiti della proporzionalità; richiamata per valutare compatibilità di misure di accesso/monitoraggio con diritto UE.

  • Direttiva 2016/680 (protezione dati per autorità competenti)

    art. 4, par. 1, lett. c); artt. 13 e 54 richiamati dalla giurisprudenza CJEU

    Secondo la Corte di Giustizia, l'accesso ai dati contenuti in un telefono può essere compatibile solo se la normativa nazionale definisce chiaramente i reati, rispetta la proporzionalità e prevede controllo preventivo di un giudice o organo indipendente salvo urgenze.

  • Direttiva 2002/58/CE (e modifiche) settore comunicazioni elettroniche

    La giurisprudenza CJEU ha ricondotto a questa disciplina alcuni limiti all'accesso ai dati del traffico e di localizzazione e ha escluso che il PM possa autorizzare liberamente accessi non circoscritti senza garanzie di terzietà e proporzionalità.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata

    Corte cost. sent. n. 170/2023; Sez. U. Cass. n. 23755/2024 (Gjuzi); Sez. U. n. 26795/2006 (Prisco) e altre sezioni richiamate nella motivazione

    Le pronunce ribadiscono che la messaggistica memorizzata sui telefoni è tutelata come corrispondenza e che la sua acquisizione extracautelativa richiede le garanzie dell'art. 15 Cost.; la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato criteri procedurali e di proporzionalità per il sequestro di dispositivi informatici.

Massime di principio

  • L'acquisizione integrale del contenuto di un telefono cellulare quale sequestro di corrispondenza richiede un decreto motivato dell'autorità giudiziaria che indichi le ragioni della necessità, i criteri di selezione dei dati e la perimetrazione temporale: in mancanza, l'atto è nullo e la copia forense è inutilizzabile ex art. 185 c.p.p.
  • L'estrazione della copia forense di dati non è automaticamente un atto irripetibile tale da assorbire tutte le garanzie procedurali: la giurisprudenza distingue tra aspetti tecnici di preservazione della catena di custodia e la necessità di garanzie per la lesione della segretezza delle comunicazioni.
  • La polizia giudiziaria può materialmente acquisire il dispositivo, ma l'accesso sistematico e l'analisi integrale dei dati che incidono sulla segretezza delle comunicazioni richiedono motivazione rigorosa e, salvo urgenza comprovata, controllo giudiziario preventivo.
  • Se prove decisive per la cautela derivano da dati dichiarati inutilizzabili per vizi procedurali, il giudice delle misure deve riconsiderare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari senza tener conto di tali elementi.
  • Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici possono essere utilizzate come prova atipica autorizzata, ma il trattamento dei dati personali che ne deriva deve rispettare principi di pertinenza e proporzionalità; se le riprese consentono di ricostruire abitudini di vita e altri dati sensibili, va valutata la necessità di adeguate garanzie e, se del caso, l'intervento giudiziario.
  • Le notifiche e la partecipazione dei difensori agli atti qualificati come irripetibili o che incidono su diritti difensivi sono rilevanti: omissioni nella notifica possono costituire profili di nullità se alterano le garanzie difensive, ma la rilevanza va provata e specificata nel ricorso.
  • In casi analoghi occorre sempre documentare concretamente quali elementi sarebbero venuti meno e come ciò inciderebbe sulla valutazione complessiva degli indizi per chiedere l'annullamento della misura cautelare; doglianze generiche sull'omessa autonoma valutazione sono inammissibili.

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