Cassazione Penale, Ordinanza n. 40328/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che lo aveva condannato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione erano tre: il primo denunciava un vizio di motivazione per asserita omissione sulla censura difensiva relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato; il secondo lamentava genericamente una motivazione "illogica" della sentenza d'appello, senza però confrontarsi con la motivazione ritenuta chiara e argomentata dalla Corte territoriale; il terzo sosteneva in modo apodittico l'intervenuta prescrizione del reato, senza indicare elementi specifici sulla sequenza processuale e senza dimostrare concretamente la maturazione del termine di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, che aveva fondato la responsabilità su plurimi elementi documentali e testimoniali; il secondo motivo era anch'esso generico e comunque riferito a un vizio non dedotto nei termini di legge, poiché la censura si limitava a parlare di motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica"; il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di autosufficienza, poiché la prescrizione richiede una specifica allegazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti e non può essere dedotta con un mero richiamo astratto al decorso del tempo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica"
Il vizio denunciabile in cassazione deve essere nei limiti della motivazione manifestamente illogica; una censura formulata in termini generici o riferita a illogicità non manifesta non è idonea a fondare il ricorso.
a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti; anche la deduzione della prescrizione richiede una compiuta allegazione delle circostanze di fatto e di diritto necessarie a verificarne la maturazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che contesti la motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi, altrimenti si risolve in una mera contrapposizione di lettura del merito.
- La denuncia del vizio di motivazione non è ammissibile quando sia formulata in modo generico o quando non rispetti il parametro normativo del vizio deducibile in cassazione, che richiede una manifesta illogicità e non una semplice opinabilità della motivazione.
- La deduzione della prescrizione non può essere affidata a un'affermazione apodittica del decorso del tempo, ma richiede specifica indicazione della sequenza procedimentale e degli elementi necessari a verificare il termine di estinzione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: la mancanza di un'adeguata allegazione dei fatti rilevanti comporta l'inammissibilità del motivo.
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