Cassazione Penale, Ordinanza n. 38925/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la doglianza fosse proposta per un motivo non consentito contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per il mancato vaglio delle condizioni previste dall’art. 129 c.p.p., cioè per l’omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento immediato. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel caso della sentenza resa a norma dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile de plano e non sono proponibili censure che investano motivi rinunciati o che pretendano una revisione ex art. 129 c.p.p. analoga a quella prevista per il patteggiamento.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata su concordato in appello è soggetta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; non si applica una simmetria con il patteggiamento quanto ai motivi deducibili.
Il vizio di motivazione è stato dedotto dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel peculiare regime del concordato in appello.
La Corte afferma che l’omesso vaglio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché tale verifica opera nel patteggiamento e non nel concordato in appello.
Prevede la declaratoria senza formalità di procedura dell’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena e contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamata come fonte della modifica legislativa che ha introdotto il regime del concordato in appello, senza prevedere specifici motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su concordato in appello non sono proponibili motivi di ricorso per cassazione diversi da quelli inerenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra richiesta e decisione del giudice.
- Nel concordato in appello non opera una revisione automatica analoga a quella prevista per il patteggiamento ai fini dell’art. 129 c.p.p.; pertanto non è deducibile in cassazione il mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di immediata evidenza.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati; non è quindi ammissibile prospettare in cassazione doglianze attinenti a motivi espressamente o implicitamente rinunciati nel concordato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere pronunciata de plano, senza formalità di procedura.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del gravame inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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