Cassazione Penale, Sentenza n. 2640/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19/06/2024 che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Velletri (30/06/2023). Il ricorrente (tramite difensore) denunciava: omissione di valutazione sul difetto di querela per il reato contestato (reato perseguibile a querela di parte) e omessa o apodittica valutazione circa l'esistenza dello stato di necessità come scriminante; affermava inoltre di essere legittimato a impugnare perché persona che legittimamente possedeva l'immobile sottoposto a sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale dell'impugnante. Il Collegio ha ritenuto preliminare la verifica dell'interesse ad impugnare e ha ricordato che, nel caso di sequestro preventivo, l'impugnante deve avere un interesse concreto finalizzato alla restituzione del bene (possedere una posizione giuridica tutelata: diritto soggettivo assoluto o rapporto di fatto tutelato). Dagli atti risultava che il ricorrente occupava abusivamente l'immobile e quindi non aveva una posizione giuridica protetta; pertanto mancava l'interesse ad impugnare e il ricorso è stato respinto come inammissibile. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, per profili di colpa connessi all'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama la kategorìa delle persone astrattamente legittimate a proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti relativi a cose sequestrate (es. persona alla quale le cose sono state sequestrate), ma la legittimazione astratta non esclude la necessità di verificare l'interesse concreto all'impugnazione.
Parte della disciplina sulle impugnazioni dei sequestri preventivi; richiamata per affermare che le norme 'di settore' individuano i soggetti titolari in astratto, senza derogare alla necessità dell'interesse concreto richiesto dalle norme generali sulle impugnazioni.
Richiamata unitamente all'art. 322 per la disciplina delle impugnazioni in materia di misure reali; il Tribunale sottolinea che tali norme non esonerano dall'accertare l'effettivo interesse all'impugnazione.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma generale sulle impugnazioni richiamata per il principio secondo cui l'ammissibilità richiede l'esistenza di un interesse concreto all'impugnazione; applicata anche nell'ambito dei sequestri preventivi.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle regole generali sulle impugnazioni (soggetti e interesse) per evidenziare che l'impugnazione deve essere funzionale a un risultato produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (es. restituzione del bene).
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nella causa dell'inammissibilità, irrogazione di ammenda (qui fissata in euro 3.000) a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro preventivo è necessario non soltanto essere astrattamente legittimati (es. persona alla quale le cose sono state sequestrate), ma possedere un interesse concreto e attuale finalizzato alla restituzione del bene; senza tale interesse il ricorso è inammissibile.
- L'interesse concreto richiede una posizione giuridica tutelata sulla cosa: diritto soggettivo assoluto o un rapporto di fatto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento; la mera occupazione abusiva non conferisce tale interesse.
- Se si intende contestare omissioni di valutazione del giudice (es. difetto di querela o valutazione di scriminanti come lo stato di necessità), è necessario prima assicurarsi che il ricorso sia ammissibile per interesse; in mancanza di ammissibilità il giudice non esaminerà il merito.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali, verificare e documentare la titolarità della posizione giuridica sulla cosa (titolarità dell'immobile, diritto di proprietà, possesso qualificato) per dimostrare l'interesse alla restituzione.
- La mancata comparizione del difensore, nonché la proposizione di ricorsi privi di interesse concreto, può comportare conseguenze economiche (spese processuali e ammende) se si ravvisano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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