Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello contestando: 1) il diniego della rinnovazione probatoria correlata alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato (art. 438 c.p.p.), 2) la mancata valutazione di una causa di giustificazione putativa (stato di necessità) ai sensi dell'art. 54 c.p., 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado, 4) il rigetto delle richieste di pene sostitutive ritenendo erronea la valutazione della prognosi ai sensi della L. n. 689/1981 (art. 58 e 59).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello che ha: escluso la rinnovazione istruttoria perché la prova invocata (dichiarazioni dell'imputato sul comportamento del fratello) era meramente congetturale e non decisiva; escluso la scriminante putativa per mancanza di dati fattuali concreti che giustifichino l'erroneo convincimento circa lo stato di necessità; confermato la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità in presenza di elementi che indicano gravità del fatto e recidiva (i parametri dell'art. 131-bis sono di natura oggettiva e possono essere implicitamente esclusi dalla struttura argomentativa); confermato il rigetto delle pene sostitutive perché la Corte d'Appello ha svolto un'adeguata prognosi negativa avendo riguardo ai numerosi e gravi precedenti e alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, che insieme giustificano l'inidoneità della pena sostitutiva a prevenire la recidiva.
Norme richiamate
La rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo se il giudice ritiene l'assunzione della prova "assolutamente necessaria" e la prova invocata deve avere carattere decisivo; la Corte ha ritenuto la prova richiesta meramente congetturale e non decisiva
La mancata fruizione della diminuzione prevista per il rito abbreviato può essere dedotta in appello solo come conseguenza del diniego, ma non giustifica di per sé la rinnovazione dell'istruttoria quando l'imputato abbia scelto il rito abbreviato secco
Le cause di giustificazione (es. stato di necessità) richiedono fatti concreti e riscontrabili; l'errore putativo è valutato ex ante e non opera se manca un fondamento fattuale che giustifichi l'erroneo convincimento
Il rimedio della scriminante putativa presuppone che l'agente abbia agito nella convinzione della sussistenza dei fatti giustificanti; senza elementi concreti non può ritenersi applicabile
I parametri per la non punibilità per particolare tenuità (pena edittale, modalità, esiguità del danno) hanno natura oggettiva; il giudice può escludere l'applicazione anche implicitamente attraverso la struttura argomentativa se emergono elementi che indicano gravità
I criteri di determinazione della pena (tra cui gravità del fatto e colpevolezza) sono utilizzati per valutare la rilevanza della condotta ai fini sia della determinazione del trattamento sanzionatorio sia della valutazione della particolare tenuità
La sostituzione della pena è preclusa quando la pena non è idonea a prevenire il pericolo di recidiva o quando vi sono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno osservate; il giudice deve fare una prognosi motivata e può tener conto dei precedenti e del comportamento posteriore
Regole procedurali e valutative relative all'applicazione delle pene sostitutive; non esclude che i precedenti possano essere considerati nella prognosi, pur non essendo ostativi di per sé
Motivi d'impugnazione per inosservanza o erronea interpretazione di norme e per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha dichiarato i motivi infondati, ritenendo la motivazione d'appello congrua e non manifestamente illogica
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello contro una sentenza pronunciata in rito abbreviato è ammessa solo se la prova è "assolutamente necessaria" e potenzialmente idonea a modificare la valutazione complessiva: prove meramente congetturali o fondate solo sulle dichiarazioni dell'imputato non bastano
- La scriminante putativa (errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione) richiede elementi di fatto concreti e verificabili che giustifichino l'erroneo convincimento dell'agente; senza ciò, la doglianza è infondata
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) si fonda su parametri oggettivi e può essere esclusa implicitamente se la motivazione complessiva mostra elementi di gravità incompatibili con la tenuità
- I precedenti penali non sono di per sé un ostacolo automatico alla concessione di pene sostitutive, ma possono legittimamente essere considerati dal giudice nella prognosi ex art. 58 L. n. 689/1981 insieme ad altri elementi (violazioni di prescrizioni, modalità del fatto) per escludere la sostituibilità della pena
- La motivazione giudiziale può essere ritenuta adeguata anche se non affronta testualmente ogni censura se la struttura argomentativa complessiva dimostra chiaramente il rigetto della doglianza
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