Cassazione Civile, Ordinanza n. 13094/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva riconosciuto la legittimità di una delibera del consiglio di amministrazione della fondazione e condannato la precedente legale rappresentante alla restituzione di beni e documenti dell'ente, con inibitoria sull'uso del titolo di presidente. La destinataria del precetto ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo che la controparte non avesse più titolo per agire esecutivamente, alla luce delle vicende successive sulla governance della fondazione. Il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione, ritenendo il giudicato del Tribunale di Cosenza opponibile anche nei confronti di chi si era succeduto nella carica. La Corte d'appello di Bologna ha invece accolto l'opposizione, affermando che la sentenza del 2012 aveva riguardato solo la legittimità della precedente delibera e la posizione della precedente destinataria della condanna, mentre i successivi commissariamento e soprattutto le successive nomine degli organi della fondazione avevano fatto venir meno la legittimazione della parte esecutante. Il ricorso per cassazione censura tale decisione con quattro motivi: violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per contrasto con il giudicato; nullità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; ulteriore violazione del giudicato e dell'art. 25 c.c.; violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. per asserita non appellabilità della sentenza di primo grado e per dedotta erronea qualificazione dell'opposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo e il quarto, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato non solo il commissariamento del 2010 ma anche le successive nomine del 2012, 2017 e 2020, fatti sopravvenuti idonei a escludere la legittimazione ad agire in executivis; inoltre ha ribadito che nell'opposizione all'esecuzione contro titolo giudiziale possono farsi valere solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti, mentre non sono deducibili fatti anteriori o questioni di merito della decisione a monte. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione e dichiarato insussistente il diritto della ricorrente di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo giudiziale invocato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato, poiché la sentenza posta a base del precetto non copriva i fatti successivi alla sua formazione e, in particolare, le ulteriori vicende organizzative della fondazione intervenute dopo il 2012. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'art. 342 c.p.c. per difetto di autosufficienza, poiché non era stato riportato il contenuto dell'atto di appello. Infine, ha riaffermato il principio per cui l'opposizione esecutiva su titolo giudiziale può essere fondata solo su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo e non su fatti preesistenti o questioni di merito già coperte o copribili da giudicato.
Norme richiamate
il giudicato copre l'accertamento contenuto nella sentenza, ma non impedisce di valorizzare fatti sopravvenuti che incidano sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.
la definitività della sentenza non esclude che successivi mutamenti della situazione fattuale possano essere fatti valere in sede esecutiva.
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente in cassazione riporti il contenuto dei motivi di gravame per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per difetto di motivazione o errori processuali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è mancante se, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni del decisum.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto la Corte ha escluso la sua violazione.
la Corte d'appello ha ricondotto a tale schema solo uno dei motivi di gravame, rilevando che la relativa statuizione di primo grado avrebbe richiesto ricorso per cassazione.
nell'opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo i fatti estintivi o modificativi sopravvenuti al titolo giudiziale.
richiamato nel motivo di ricorso unitamente agli artt. 615 e 617 c.p.c. per contestare la qualificazione dell'opposizione e la sua impugnabilità.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del commissariamento sulla vita dell'ente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non correlata alla ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti; la Corte vi richiama il passo della sentenza di merito riportato nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può dedurre solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo o alla sua definitività; non sono invece deducibili fatti anteriori o questioni di merito già devolute al giudice che ha emesso il titolo.
- Il giudicato copre l'accertamento compiuto nella sentenza, ma non impedisce di apprezzare, in sede esecutiva, eventi successivi che incidano sulla persistenza della legittimazione ad agire in executivis o sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.
- La censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile in cassazione se il ricorrente non trascrive o riassume puntualmente i motivi di gravame, per consentire il controllo sulla loro effettiva genericità.
- Non sussiste vizio di motivazione quando la Corte di merito, pur in forma sintetica, indica in modo comprensibile le ragioni del rigetto dell'eccezione proposta.
- Le ragioni di ingiustizia della decisione a monte non possono essere fatte valere nel giudizio di opposizione esecutiva contro titolo giudiziale, dovendo essere fatte valere, se ancora possibile, nel processo in cui il titolo è stato formato.
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