Cassazione Penale, Ordinanza n. 21125/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto una parziale assoluzione per un episodio contestato al capo F e pur avendo escluso l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, aveva comunque mantenuto invariata la pena base già determinata dal primo giudice per quell'addebito, pari a 7 anni, 6 mesi di reclusione e 60.000 euro di multa. Sosteneva quindi che la rideterminazione della pena non fosse stata adeguatamente motivata e che dovesse essere ricalibrata al ribasso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la determinazione della pena base è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione illogica. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva sufficientemente motivato richiamando la gravità del fatto e ritenendo equa la rideterminazione della pena base in misura poco superiore al minimo edittale. Inoltre, l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 non poteva incidere sul giudizio di bilanciamento già effettuato dal primo giudice, poiché tale aggravante era stata posta in equivalenza con le attenuanti generiche insieme alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, con divieto di modifica ex art. 69, comma 4, c.p. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La graduazione della pena base deve avvenire entro i limiti della discrezionalità del giudice, secondo i criteri legali di commisurazione.
La motivazione sulla pena è sufficiente se il giudice indica l'elemento ritenuto prevalente tra quelli di commisurazione, senza dover valutare analiticamente ogni singolo dato favorevole o sfavorevole.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
L'esclusione dell'aggravante non comporta automaticamente la riduzione della pena base quando il relativo giudizio di bilanciamento non sia più modificabile.
Il divieto normativo impedisce di modificare il bilanciamento tra l'aggravante esclusa e le attenuanti generiche, quando questo sia già stato stabilito nei termini di equivalenza dal primo giudice.
Massime di principio
- La determinazione della pena base è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
- L'obbligo motivazionale sulla dosimetria della pena è assolto quando la sentenza individua uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi; non occorre una disamina analitica di tutti gli elementi allegati dalle parti.
- Quando la pena si colloca poco sopra il minimo edittale, una motivazione sintetica che la qualifichi come congrua o equa può essere sufficiente.
- La revoca o l'esclusione di una singola aggravante non impone necessariamente la riduzione della pena, se il giudice di merito ha fondato la determinazione sanzionatoria su un complessivo giudizio di bilanciamento non più modificabile per effetto di divieti normativi.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena.
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