Cassazione Penale, Ordinanza n. 30855/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con condanna confermata in appello alla pena di un anno di reclusione per il reato tributario di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizi di motivazione, perché la sentenza avrebbe ritenuto provata l'esistenza delle scritture contabili facendo leva sulle dichiarazioni dell'imputato, pur ritenute inattendibili e false; inoltre, secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe chiarito se la condotta contestata fosse l'occultamento o la distruzione delle scritture, trattando le due ipotesi come equivalenti; ancora, la motivazione avrebbe introdotto un elemento nuovo, ossia l'esistenza di rapporti commerciali e l'emissione di fatture, da cui desumere l'esistenza delle scritture contabili. 2) Vizi di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva desunto l'esistenza delle scritture non solo dalle dichiarazioni dell'imputato, ma anche dalle risultanze delle banche dati, dalle fatture emesse dalla società verso operatori commerciali e dalla regola secondo cui la presenza di una copia della fattura presso il terzo destinatario consente di inferire l'occultamento o distruzione della copia presso l'emittente. Ha inoltre rilevato che la distinzione tra occultamento e distruzione non incide sulla configurabilità del reato e che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'entità degli importi evasi, la reiterazione pluriennale della condotta e l'assenza di resipiscenza. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del reato tributario contestato, relativa all'occultamento o distruzione di documenti contabili, richiamata come base della condanna confermata in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Non è citato espressamente, ma la Corte richiama il principio di valutazione del compendio probatorio e la necessità di confronto con la motivazione; se non espressamente presente, si omette.
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La censura sulla motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; la critica generica o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- In materia di reati tributari documentali, la presenza di una copia della fattura presso il terzo destinatario può legittimamente fondare l'inferenza del mancato rinvenimento della copia presso l'emittente quale effetto di occultamento o distruzione.
- Ai fini della configurabilità del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, la distinzione tra occultamento e distruzione non è decisiva quando la motivazione accerti in modo logico il mancato reperimento della documentazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi l'entità del profitto o del danno, la reiterazione della condotta e l'assenza di segnali di resipiscenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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