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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi del 02.02.2025, comunicata a mezzo PEC in data 05.02.2025, ad oggi rimasta inevasa, volta ad ottenere copia dei documenti relativi alla pratica di esproprio sui terreni di proprietà del Sig. Cosentino, siti in Rende (CS) e riportati in Catasto al foglio 11, part. 147 e al foglio 11, part. 36; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del Sig. Cosentino ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’Istanza di cui sopra, e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., all’esibizione ex art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 02.02.2025.

Giustizia amministrativa202500394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alla pratica di esproprio su terreni siti nel Comune di Rende

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio opposto dal Comune di Rende a un'istanza di accesso documentale presentata il 2 febbraio 2025 e comunicata via PEC il 5 febbraio 2025. L'istanza era diretta a ottenere copia dell'intera documentazione relativa alla pratica di esproprio riguardante due terreni di sua proprietà, al fine di tutelarsi nelle opportune sedi giudiziarie. Chiedeva l'annullamento o la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'accertamento del diritto di accesso e la condanna delle amministrazioni all'esibizione dei documenti. Nel corso del giudizio, il Comune di Rende dichiarava di avere riscontrato l'istanza con due comunicazioni del 28 marzo e del 2 aprile 2025. La Regione Calabria evidenziava inoltre che la procedura espropriativa non aveva avuto seguito, non essendovi stata né immissione in possesso né emanazione del decreto di esproprio entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza già rappresentata in una nota del 29 ottobre 2018. Il ricorrente dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere, precisando di avere ottenuto l'ostensione soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR dichiara cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha ottenuto l'ostensione della documentazione richiesta durante il giudizio. Non viene pronunciata una decisione di merito sulla legittimità originaria del silenzio, essendo venuto meno l'interesse alla decisione a seguito del soddisfacimento della pretesa ostensiva. Le spese sono compensate: benché la documentazione sia stata ostesa solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio considera rilevante che la Regione Calabria, già con nota del 29 ottobre 2018, avesse ricordato al ricorrente la facoltà di prendere visione della documentazione relativa all'esproprio, senza che egli avesse presentato una richiesta fino al 2025.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dal ricorrente per impugnare il silenzio e ottenere l'esibizione della documentazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l'integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla legittimità del silenzio e sull'accertamento del diritto di accesso.
  • La circostanza che l'amministrazione abbia dato seguito all'istanza di accesso solo dopo la proposizione del ricorso non impone necessariamente la condanna alle spese, potendo il giudice compensarle in presenza di circostanze ulteriori rilevanti, quali la precedente comunicazione all'interessato della facoltà di prendere visione della documentazione senza una successiva tempestiva richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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