Cassazione Penale, Ordinanza n. 16934/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per ricettazione e truffa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio. Con un secondo motivo contestava la correttezza della motivazione relativa alla responsabilità per il reato di truffa, anche in questo caso prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo non consentito perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al sindacato di legittimità; ha inoltre ritenuto le censure manifestamente infondate alla luce della motivazione della Corte territoriale e dei principi consolidati in tema di prova dell’elemento soggettivo della ricettazione e di truffa mediante assegno postdatato.
Norme richiamate
La prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da qualsiasi elemento, anche dall’omessa o inattendibile spiegazione del possesso del bene; tale principio è stato applicato alla ricettazione di assegni.
Integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, nell’ambito di una transazione commerciale, di un assegno bancario postdatato, quando contestualmente siano fornite rassicurazioni circa la futura disponibilità della provvista.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una diversa valutazione del materiale probatorio o a una rivalutazione del merito, poiché la Corte di cassazione verifica solo la coerenza logico-argomentativa della motivazione.
- In tema di ricettazione, la prova della conoscenza della provenienza illecita del bene può essere ricavata anche da indizi, compresa la mancata o inattendibile giustificazione del possesso del bene stesso.
- Quando il bene oggetto di ricettazione è un assegno, la sua circolazione o detenzione fuori dalle regole che ne disciplinano l’uso può costituire indizio grave dell’acquisizione illecita e della consapevolezza dell’agente.
- In tema di truffa, la consegna di un assegno postdatato come mezzo di pagamento, accompagnata da rassicurazioni sulla futura copertura, può integrare l’artificio o raggiro rilevante penalmente.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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