Cassazione Penale, Sentenza n. 5440/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pinto impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (24/02/2022) che lo aveva ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 per aver reso false dichiarazioni per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, dichiarando come convivente la moglie dalla quale era legalmente separato. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge e che si sarebbe trattato di un "falso innocuo" poiché, a suo avviso, avrebbe comunque avuto diritto al sussidio; 2) vizio di motivazione e assenza del dolo specifico, sostenendo buona fede e incertezza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (inserimento/esclusione/riinserimento della moglie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 si applica anche quando la falsità è funzionale a ottenere un importo maggiore del beneficio legittimo (non solo quando il beneficiario non avrebbe avuto diritto in alcuna misura). Ha ritenuto provata la cessata convivenza della moglie dal 13/05/2019 e che l'inclusione della stessa nella DSU del 3/07/2020 era strumentale ad ottenere una rata più elevata. Ha escluso che le censure sulla mancanza di dolo costituiscano materia di legittimità idonea a rinnovare la valutazione delle prove; ha inoltre considerato il falso sulla composizione del nucleo familiare non innocuo. Conseguentemente, ha rigettato il ricorso e confermato la condanna inflitta (pena rideterminata in primo/secondo grado: un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione con applicazione della recidiva) con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni»
La Corte interpreta la norma nel senso che punisce non solo chi ottiene il beneficio pur non avendone diritto in alcuna misura, ma anche chi, mediante false dichiarazioni o omissioni, ottiene un importo maggiore di quello legittimo; dunque la falsità che incide sulla determinazione della rata (es. composizione del nucleo) non è innocua
art. 2, comma 4, d.l. n. 4 del 2019
Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione dell'importo del reddito di cittadinanza; la Corte osserva che la composizione del nucleo familiare influisce direttamente sull'ammontare del beneficio
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019
Riferimento usato per argomentare coerenza normativa: anche omissioni rilevanti ai fini di revoca o riduzione del beneficio sono sanzionate penalmente, rafforzando l'idea che falsità finalizzate a ottenere importi maggiori siano rilevanti
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare la qualificazione del reato; la Corte di Cassazione rileva però che le censure miravano a una diversa valutazione delle prove e non a vizi formali di motivazione idonei in sede di legittimità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano rispettivamente i motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando i limiti della verifica in sede di legittimità rispetto alla valutazione di merito
Massime di principio
- La norma penale sul reddito di cittadinanza punisce anche le false dichiarazioni finalizzate a ottenere un importo maggiore del sussidio: non è richiesto che il beneficiario sia del tutto privo del diritto al sussidio.
- Una falsa indicazione sulla composizione del nucleo familiare è rilevante ai fini della determinazione della rata e non può generalmente essere qualificata come 'falso innocuo'.
- La contestazione di assenza di dolo per errori nella compilazione della DSU tende a richiedere una valutazione fattuale (prove di buona fede) che i giudici di merito svolgono; in Cassazione non è consentito rinnovare liberamente la valutazione delle prove se non è dimostrato un vizio di motivazione rilevante.
- Per chi compila la DSU: comunicare tempestivamente e documentalmente ogni variazione di residenza, convivenza o composizione del nucleo familiare; conservare documenti che provino la buona fede in caso di errori apparenti.
- In situazioni analoghe, per sostenere che si è trattato di un errore innocente è necessario offrire elementi probatori concreti che la falsità non abbia inciso sul calcolo dell'importo o che sussistesse un ragionevole convincimento di correttezza (es. documenti ufficiali che provino la convivenza), poiché l'assenza di dolo è questione di fatto e va provata.
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